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Agricoltura | 06 luglio 2014, 08:44

L'agricoltore oggi deve anche essere 'attivo'. Ecco perchè in campagna occorre diventare 'agricoltori attivi'

Si è tenuta lo scorso 12 giugno la Conferenza Stato-Regioni per prendere importanti decisioni in merito alla nuova PAC. Sotto i riflettori la definizione di "agricoltore attivo", determinante per stabilire chi avrà accesso agli aiuti

L'agricoltore oggi deve anche essere 'attivo'. Ecco perchè in campagna occorre diventare 'agricoltori attivi'

Fresca fresca del 12 giugno scorso la Conferenza Stato-Regioni, la quale ha preso alcune rilevanti decisioni in merito alla nuova PAC. In primo piano, chiaramente, risulta la definizione di "agricoltore attivo", poichè ha notevoli implicazioni nella definizione di quali saranno i beneficiari degli aiuti.

La normativa prevede, infatti, che l'effettuazione dei pagamenti diretti e di molte delle misure del nuovo PSR ed il trasferimento dei titoli saranno subordinati alla tipologia di agricoltore. Dunque, essere dotati del requisito di "agricoltore attivo" sarà determinante per il futuro.

Per giungere alla definizione di "agricoltore attivo", quindi per definire quali saranno i beneficiari della nuova PAC, si è dovuto mediare tra molte posizioni tra loro assai diverse.

Il risultato è che lo Stato italiano ha deciso di attribuire il requisito di "agricoltore attivo" a chi sia dotato, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- titolarità di Partita IVA agricola con dichiarazione IVA avente cadenza annuale (la cadenza annuale non è richiesta per le aziende con superfici dislocate per la maggior parte in zone montane o svantaggiate);

- iscrizione presso l'INPS con la qualifica di IAP, coltivatore diretto, colono o mezzadro.

Una particolarità molto rilevante è che i beneficiari di contributi PAC di ridotta entità vengono, in ogni caso, inclusi nella sfera degli "agricoltori attivi". Infatti, l'Italia ha stabilito che tutti coloro che hanno ricevuto, nell'anno precedente, aiuti in forma di pagamenti diretti per importi inferiori a 1.250 euro siano considerati "agricoltori attivi". Tale soglia è innalzata a 5.000 euro per le aziende agricole i cui fondi siano ubicati in prevalenza in zone montane o svantaggiate.

Sono, inoltre, comunque esclusi dalle categoria degli "agricoltori attivi", salvo prova contraria come previsto dal Reg. 1307/2013, i soggetti rientranti nella cosiddetta black list, la quale, secondo disposizioni europee, comprende persone fisiche o giuridiche gestori di aeroporti, servizi ferroviari, terreni sportivi ed aree ricreative permanenti, impianti idrici e servizi immobiliari. L'Italia ha esercitato la facoltà di includere ulteriori soggetti nella black list, pertanto vi ha aggiunto altresì persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale e creditizia, di assicurazione e di riassicurazione e la Pubblica Amministrazione (eccetto gli enti che si occupano di formazione e sperimentazione in ambito agricolo).

rg

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