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Alassino | 30 settembre 2014, 14:30

Presentati alcuni emendamenti dal Gruppo di Forza Italia al Disegno di Legge sulla modifica della legge dei sottotetti, la L.R. 24/01

Melgrati: “le modifiche concordate a questa Legge sono migliorative e l’attualizzano. Presentati alcuni emendamenti che potrebbero ancora migliorare quella approvata dal centro-destra durante la Presidenza di Sando Biasotti”.

Presentati alcuni emendamenti dal Gruppo di Forza Italia al Disegno di Legge sulla modifica della legge dei sottotetti, la L.R. 24/01

“Il testo di legge così come modificato con l’ultima bozza di testo proposta dall’assessore è sicuramente migliorativo di quello presentato in precedenza, che aveva suscitato le nostre perplessità come Gruppo di Forza Italia e quelle di tutte le categorie audite in Commissione. E’ stato fatto tesoro di molti suggerimenti, in special modo quelli arrivati dagli avvocati amministrativisti, che ogni giorno “misurano” sul campo gli effetti di questa legge e le contestazioni del Tribunale Amministrativo Regionale, che comunque, dopo il dettato nazionale del “Decreto del Fare” sulle distanza dai fabbricati, ha sensibilmente modificato l’orientamento”. Così dichiara il Capogruppo di Forza Italia Marco Melgrati che continua: “il primo emendamento è la richiesta dell’eliminazione della parola “regolarmente” in relazione agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Legge, così come modificata. Infatti, negli edifici antichi, è difficile verificare la legittimità di questi volumi. Per il nostro gruppo la definizione “edifici esistenti” è più che sufficiente e esaustiva per evidenziare gli immobili che possono usufruire della legge”.

“Altro emendamento prevede l’altezza di m. 1,40 invece che m. 1,50 per la definizione della altezza minima del sottotetto esistente come requisito per la trasformazione. Questo perché molti Comuni hanno introdotto nei propri regolamenti altezze inferiori a m. 1,50, e l’altezza di m. 1,40 appare più aderente alle indicazioni che vengono dai Comuni. Altro emendamento prevede la sostituzione dell’art. 8, che propone una modifica all’art. 18 della Legge Regionale 16/2008, Disciplina dell’attività edilizia, ai sensi del dettato nazionale del Decreto del Fare, con la norma introdotta per Legge dalla  regione Emilia Romagna, ritenuta da molti, anche tra gli avvocati della nostra Regione, una norma scritta bene. Questa norma recita: "3 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. 3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Un altro emendamento prevede la possibilità per i Comuni che intendono introdurre varianti a Puc e Piani Regolatori, per normare la possibilità di estendere il recupero dei sottotetti a zone urbanistiche da definire, anche agli edifici esistenti dal 2001 alla data di entrata in vigore di questa modifica della Legge, di evitare il ricorso alla verifica di adeguatezza e all’applicazione di Via e Vas, che porterebbe i Comuni a vanificare il contributo positivo della legge in termini economici e di tempi di applicazione”.

“Vogliamo ricordare che questa legge (la 24 del 2001) era stata approvata dalla giunta Biasotti di Centro-destra, e ha già dato ottimi frutti nel recupero di unità abitative senza consumo del territorio. Una buona legge che oggi ha bisogno solo di essere aggiornata e migliorata, per evitare l’impasse dato dall’interpretazione “diversa” dei funzionari dei Comuni, e l’impugnativa al Tar, che peraltro con una sentenza di Luglio ha sancito la bontà della legge, modificando l’orientamento precedente, anche in seguito all’approvazione del Decreto del Fare”, conclude Marco Melgrati. 

 

cs

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