Definitivo l’esonero dall’obbligo di iscrizione al Conai (Consorzio nazionale imballaggi) per le imprese agricole e semplificazione del meccanismo di adesione agli altri Consorzi e sistemi di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti.
L’articolo 11 del “Collegato agricolo”, definitivamente licenziato in Senato, prevede che le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all’iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Conai e Consorzi di filiera) e non sono soggette alla relativa contribuzione.
Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.
La nuova norma, considerato, evidentemente, come la direttiva quadro in materia di imballaggi, 94/62/Cee non imponga alcun obbligo a carico degli utilizzatori di imballaggi, chiarisce, definitivamente che le imprese agricole non sono obbligate ad iscriversi al Consorzio imballaggi o a quelli di filiera.
La disposizione approvata, ferma restando la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti, riconosce, altresì, la possibilità per le imprese agricole, singole o associate, di aderire agli altri Consorzi e sistemi di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, previsti dalla Parte IV del Codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.
L’iscrizione dell’organizzazione di appartenenza si estende a tutti gli associati, ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell’obbligo a carico della singola impresa.
Coldiretti, che da tempo sollecita la risoluzione della questione, esprime la propria soddisfazione per questo importante risultato che assicura una significativa semplificazione e la riduzione di oneri burocratici ed economici a carico delle imprese.