“L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge”.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 18111 depositata lo scorso 21 luglio.
IL FATTO
Con sentenza del 18/9 - 2/10/2015, la Corte d'appello di Cagliari aveva escluso il diritto dell’ ex moglie a percepire l’assegno divorzile, risultando la stessa convivente con un nuovo compagno.
Avverso tale pronuncia, la donna presentava ricorso in Cassazione, eccependo la fine della convivenza sin dal 2008 – ovvero prima ancora dell’inizio del giudizio di primo grado – e richiedendo pertanto il riconoscimento dell’assegno divorzile.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte, prendendo spunto dalle più recenti pronunce in materia, ha chiarito che il diritto all’assegno divorzile non discende dalla situazione attuale del coniuge economicamente più debole, ma può essere riconosciuto solamente laddove sussista ancora un collegamento con il tenore ed il modello di vita che caratterizzava il periodo di convivenza matrimoniale.
Sino ad anni recenti l’orientamento giurisprudenziale maggioritario sosteneva che il sorgere di una nuova famiglia di fatto determinasse solamente la quiescenza del diritto all’assegno, il quale tornava a rivivere qualora la nuova convivenza fosse venuta meno.
Tale tesi è stata tuttavia sconfessata dalla Suprema Corte la quale, con la sentenza n. 6855/2015, ha stabilito che una nuova convivenza stabile e continua, costituendo “un modello di vita in comune, analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio”, è tale da rescindere ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile.
Oltretutto – prosegue la Suprema Corte – la formazione di una famiglia di fatto è sempre l’espressione di una scelta libera e consapevole, scelta che determina la cessazione del dovere di solidarietà patrimoniale tra gli ex coniugi e che, contestualmente, comporta l’assunzione di un rischio in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, ivi compresa la possibilità che tale rapporto di convivenza possa cessare.
Di conseguenza, una volta che il dovere di solidarietà patrimoniale tra ex coniugi è venuto meno a seguito della creazione di una nuova famiglia di fatto, esso non potrà rivivere neppure in caso di rottura del rapporto di convivenza.
Sulla base di tale principio di diritto, i Giudici di Piazza Cavour hanno pertanto respinto il ricorso dell’ex moglie.