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Attualità | 12 agosto 2017, 15:30

Andora vince il ricorso e dice no a una nuova antenna per la telefonia

Vittoria presso il Consiglio di Stato: niente maxi-antenna da 36 metri

Andora vince il ricorso e dice no a una nuova antenna per la telefonia

Stop all’installazione di un’antenna di telecomunicazione per la telefonia cellulare, alta 36 metri, che la Wind voleva posare in una zona nei pressi dell’area del Luna park di Andora.

Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Andora in un ricorso presentato contro la sentenza n. 900 del 29 luglio 2016, con cui il Tar della Liguria, Sezione prima, aveva dichiarato l‘annullamento di un provvedimento emesso nel febbraio 2016 dall’Ufficio Tecnico, con cui si diniegava il permesso all’installazione del dispositivo di trasmissione.

L’azienda di telefonia, nel luglio del 2015, aveva chiesto l’installazione di un impianto, con un’altezza di 36 metri, in quella che il Piano delle Comunicazioni del Comune individua come una “zona bianca” ovvero dove è possibile posizionare tralicci di altezza non superiore ai 20 metri. A tale limite si può derogare, in casi specifici, concordati con l’Amministrazione comunale, per motivate e particolari necessità di copertura o per superare difficoltà tecniche e radio elettriche. Gli Uffici tecnici avevano notificato due preavvisi di diniego, nell’agosto del 2015 e nell’ottobre del 2015, cui era seguito, nel febbraio 2016, un provvedimento di diniego all’autorizzazione.

Il Comune di Andora aveva anche disposto l’annullamento del titolo formatosi per “silentium”, con atto del 9 giugno 2016. Il Consiglio di Stato, nel suo pronunciamento, ha ricordato che a norma dell’art. 8 comma 6 della legge 36/1981, gli Enti locali possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi magnetici, ma non possono porre dei limiti di carattere generale e assoluto alla loro installazione, essendo solo Stato titolato alla fissazione dei parametri inderogabili. A norma dell’articolo 87, comma 9, del Decreto Legislativo 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica sono, infatti, assimilate dalla legge alle opere di urbanizzazione primaria e hanno quindi carattere di pubblica utilità.

Le ragioni dell’Ente sono state riconosciute fondate, perché il Piano di comunicazione del comune di Andora non vieta in maniera assoluta l’installazione delle antenne superiori ai 20 metri nella zona, come contestato. L’autorizzazione è stata negata alla Wind perché non ha trasmesso, come previsto dal regolamento comunale, una relazione che evidenziasse motivate e particolari necessità per cui fosse obbligata alla scelta di quell’area rispetto ad un’ altra. Altrettanto non ha dimostrato di essere impossibilitata ad avvalersi della co-utenza, ovvero l’utilizzo di tralicci di altri gestori, già autorizzanti all’impianto delle antenne nel territorio, così come previsto dal Piano del Comune di Andora.

“Per quanto riguarda le zone bianche, il Piano delle comunicazioni di Andora, approvato dalla precedente Amministrazione, non prevede un divieto assoluto all’installazione di antenne superiori a 20 metri - spiega Fabio Nicolini, Assessore al Patrimonio - Il gestore delle reti di telefonia deve dimostrare di non avere alternative o che sia messo a rischio un interesse pubblico come quello riconosciuto dallo Stato alle reti di comunicazione. Situazioni che la Wind non ha dimostrato e che i funzionari hanno giustamente evidenziato fra le altre contestazioni del ricorso

c.s.

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