Economia - 17 dicembre 2017, 12:58

Crisi da sovraindebitamento o legge salva suicidi: il debitore può agire da solo oppure è consigliabile che si faccia affiancare da un esperto?

Crisi da sovraindebitamento o legge salva suicidi: il debitore può agire da solo oppure è consigliabile che si faccia affiancare da un esperto?

La grande crisi economica di questi anni, complice anche l'aumento dei licenziamenti ha generato un progressivo indebitamento delle famiglie, in alcuni casi diventato irreversibile. La soluzione al problema indebitamento ci viene fornita dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. Legge sul “sovra-indebitamento” o “salva suicidi”), nonché la successiva Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 . È una legge ancora poco conosciuta, sia dai cittadini, che dagli operatori del diritto. In rete sono disponibili numerosi articoli che cercano di spiegarla, però per i non addetti ai lavori, dalla loro lettura, sembra impossibile trarre vere indicazioni operative. Per questo motivo abbiamo chiesto maggiori delucidazioni ad un esperto del settore delle consulenze, Domenico Marrara, Senior Account Manager della Società S.A.A.P., per meglio comprendere quali siano gli strumenti necessari per avvalersi degli istituti previsti dal Legislatore per risolvere la propria situazione debitoria.

Chi è escluso dall’utilizzo della Legge 3/2012?

"Tra i soggetti esclusi dall'utilizzo della Legge ci sono: soggetti sottoposti a procedure concorsuali, soggetti che abbiano già utilizzato la Legge 3/2012 negli ultimi 5 anni, soggetti che non abbiano fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la loro situazione patrimoniale e economica e soggetti che nonostante siano stati ammessi ai benefici della Legge, si siano visti revocare il provvedimento".

Di seguito un sintetico prospetto dei soggetti che possono avvalersi della:

LEGGE N. 3/2012 SUL SOVRAINDEBITAMENTO


TRE POSSIBILI PROCEDURE

1° - PIANO DEL CONSUMATORE: - solo per crediti estranei all’attività professionale o imprenditoriale del sovraindebitato 
- è sufficiente l’approvazione del Giudice anche senza il consenso dei creditori - il Giudice dovrà valutare se l’istante si è indebitato per sua colpa o incolpevolmente

2° - ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: 

- può essere presentato da enti e imprese non fallibili 
- per l’approvazione occorre il voto favorevole da parte dei creditori che rappresentino il 60% di tutti i crediti del sovra-indebitato e la successiva omologazione da parte del Giudice

3° - LIQUIDAZIONE DEI BENI: 

- il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti che saranno venduti all’asta da un liquidatore nominato dal Tribunale 

Può un singolo debitore non esperto, agire da solo senza l'aiuto di un professionista?

"Per rispondere a questa domanda, occorre fare una piccola premessa. Per accorciare i tempi della procedura, conoscerne i costi e la durata è indispensabile appoggiarsi a professionisti che abbiano le competenze necessarie ad accompagnare il debitore nella redazione della proposta di composizione della sua situazione di sovraindebitamento e nell’esecuzione della stessa. S.A.A.P. con i propri partner dislocati su tutto il territorio nazionale, potrebbe fare al caso vostro. Il team S.A.A.P è costituito da professionisti multidisciplinari qualificati, che vantano esperienza pluriennale nel settore, che saranno in grado di farvi "tagliare" fino ad un massimo dell'80% delle vostre posizioni debitorie".

Per ulteriori informazioni:

S.A.A.P. SERVIZI ASSISTENZA AZIENDE E PRIVATI S.R.L.
CORSO FRANCIA, 252 - 10146 TORINO (TO)

TEL. 011 6995258
Sito: www.saapitalia.it

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