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Attualità | 05 aprile 2019, 14:25

Ciclismo, “Feglino-Finale-Feglino 2019” e “1° Trofeo Merula – 5^ tappa Giro della Liguria”: i provvedimenti di chiusura strade

Le manifestazioni sono in programma rispettivamente sabato 6 e domenica 7 aprile.

Ciclismo, “Feglino-Finale-Feglino 2019” e “1° Trofeo Merula – 5^ tappa Giro della Liguria”: i provvedimenti di chiusura strade

Manifestazione ciclistica denominata “FEGLINO-FINALE-FEGLINO 2019”:

VISTO il provvedimento della Provincia di Savona n.  2019/1126 datato  26/03/2019  con il quale  -  a seguito dell’istanza presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Ponente Ligure - è stato autorizzato lo svolgimento del tratto agonistico della manifestazione ciclistica denominata “FEGLINO-FINALE-FEGLINO 2019”  - in programma il 6 APRILE 2019 con due partenze separate:

-        1^ partenza ore 15.15 circa da Feglino ed arrivo alle ore 16.30 circa a Feglino

-        2^ partenza ore 16.30 circa da Feglino ed arrivo alle ore 17.45 circa a Feglino

secondo il percorso di gara facente parte integrante del presente decreto - dandosi atto che per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso si rende indispensabile l’adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;

VISTO il programma della manifestazione, nel quale è indicato il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Orco Feglino e Finale Ligure;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Questura di Savona con nota n. 8906 del 26/03/2019 nella quale si precisa che  gli organizzatori dovranno concorrere, con adeguato numero di proprio personale, alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Polizia Stradale di Savona con nota n. 3818      del  3 aprile 2019  nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTA la nota dell’Associazione G.S. Ponente Ligure con la quale tra l’altro è stato precisato il numero di corridori (circa 50 per ognuna delle due partenze) e che la macchina di fine gara sarà posizionata dopo 10 minuti rispetto alla testa della gara;

RITENUTO      di dover disporre ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

O R D I N A

La sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia durante il passaggio dei concorrenti nelle singole località il giorno 6 aprile 2019 per tutto il percorso della competizione sopraindicata riprodotto nell’allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Attese le indicazioni della Polizia Stradale contenute nella nota sopra richiamata, in ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti - secondo i regolamenti sportivi - ancora in corsa, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

In ogni caso la sospensione della circolazione, anche ai sensi delle circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, non dovrà essere superiore, fatte salve eventuali esigenze, a minuti 15 (quindici) dal momento del transito del primo concorrente.

Nel caso di più transiti sullo stesso tratto stradale, la circolazione ordinaria verrà riattivata dopo il transito della vettura di “fine corsa” e nuovamente sospesa, secondo le modalità sopra descritte, per il tempo strettamente necessario all’ulteriore transito dei concorrenti.

Inoltre, sempre in considerazione delle indicazioni contenute nella  nota della Polizia Stradale sopra citata:

·     l’Organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando  specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi e dovrà, comunque, ai sensi della nota della Questura sopra citata, concorrere con adeguato numero di proprio personale alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione;

·     l’Organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione;

·     durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

-        è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

-        è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

-        è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non  impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

-         è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì, ai sensi delle circolari del Ministero dell’Interno n° 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, che:

·     la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;

·     gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

·     L’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione.

·     gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

 

Manifestazione ciclistica denominata “1° TROFEO MERULA – 5^ TAPPA GIRO DELLA LIGURIA”

VISTO il provvedimento della Provincia di Savona n.  2019/1134 datato  26/03/2019  con il quale - a seguito dell’istanza presentata dalla Società Sport&Promotion con sede in Andora – Via Clavesana n. 68/1 - è stato autorizzato lo svolgimento del tratto agonistico della manifestazione ciclistica denominata “1° TROFEO MERULA – 5^ TAPPA GIRO DELLA LIGURIA” - in programma il 7 APRILE 2019 con due partenze:

-        1^ partenza ore   9.15 circa da Stellanello ed arrivo alle ore 10.55 circa a Stellanello

-        2^ partenza ore 11.00 circa da Stellanello  ed arrivo alle ore 12.45 circa a Stellanello

secondo il percorso di gara facente parte integrante del presente decreto - dandosi atto che per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso si rende indispensabile l’adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;

VISTO il programma della manifestazione, nel quale è indicato il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Andora e Stellanello;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Questura di Savona con nota n. 8909 del 26/03/2019 nella quale si precisa che  gli organizzatori dovranno concorrere, con adeguato numero di proprio personale, alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Polizia Stradale di Savona con nota n. 4986 del 2 aprile 2019  nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTA la nota della Società Sport&Promotion  con la quale tra l’altro è stato precisato il numero di corridori (circa 70 per singola gara) e vengono fornite ulteriori indicazioni circa l’organizzazione della manifestazione;

RITENUTO   di dover disporre ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

O R D I N A

La sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia durante il passaggio dei concorrenti nelle singole località il giorno 7 aprile 2019 per tutto il percorso della competizione sopraindicata riprodotto nell’allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Attese le indicazioni della Polizia Stradale contenute nella nota sopra richiamata, in ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti - secondo i regolamenti sportivi - ancora in corsa, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

In ogni caso la sospensione della circolazione, anche ai sensi delle circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, non dovrà essere superiore, fatte salve eventuali esigenze, a minuti 15 (quindici) dal momento del transito del primo concorrente.

Nel caso di più transiti sullo stesso tratto stradale, la circolazione ordinaria verrà riattivata dopo il transito della vettura di “fine corsa” e nuovamente sospesa, secondo le modalità sopra descritte, per il tempo strettamente necessario all’ulteriore transito dei concorrenti.

Inoltre, sempre in considerazione delle indicazioni contenute nella  nota della Polizia Stradale sopra citata:

·     l’Organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando  specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi e dovrà, comunque, ai sensi della nota della Questura sopra citata, concorrere con adeguato numero di proprio personale alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione;

·     l’Organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione;

·     durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

-        è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

-        è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

-        è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non  impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

-         è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì, ai sensi delle circolari del Ministero dell’Interno n° 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, che:

·     la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;

·     gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

·     L’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione.

·     gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

redazione

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