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Sanità | 20 marzo 2020, 15:50

Sospetti casi di Covid-19: nessun obbligo di ordinanza di isolamento per i sindaci

La conferma è giunta dal direttore dell'Ars Francesco Quaglia, solo i dipartimenti di prevenzione delle Asl possono prescrivere la permanenza domiciliare

Sospetti casi di Covid-19: nessun obbligo di ordinanza di isolamento per i sindaci

Lo dicevano già da qualche settimana i sindaci del savonese ed è arrivata la conferma: i primi cittadini non devono emettere le ordinanze di isolamento obbligatorio per le persone che hanno avuti contatti con soggetti positivi al Coronavirus. 

A confermarlo è Francesco Quaglia il direttore dell’ARS, l’agenzia regionale della sanità in una nota, inviata ai direttori generali e commissari straordinari delle Asl liguri e di Alisa e al presidente di Anci Liguria, che ha come oggetto le indicazioni e prescrizioni relative alla prescrizione della permanenza domiciliare, in relazione all'emergenza Covid-19. 

"Nel rapido susseguirsi di interventi normativi, sia di fonte primaria e secondaria nazionale, sia di provvedimenti regionali e sindacali assunti per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID — 19, sono sorti dubbi in merito all'esercizio dei poteri di prescrizione della permanenza domiciliare, a carico di soggetti interessati" specifica. 

"Al riguardo, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento, di carattere evidentemente emergenziale e, come tale, suscettibile di mutamenti, anche repentini. In primo luogo, l'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, pone in capo agli operatori di sanità pubblica e ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, ossia ai Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., la prescrizione ai soggetti interessati della permanenza domiciliare, secondo le modalità indicate nello stesso comma 2 e nei successivi commi da 3 a 6 dello stesso articolo" continua. 

"Deve escludersi che, ai fini della prescrizione della permanenza domiciliare, i Sindaci dei Comuni territorialmente competenti debbano emanare specifica ordinanza nei confronti del soggetto interessato, con conseguente notifica della stessa: la procedura applicabile è quella, necessariamente sommaria e spedita, prevista dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 8 marzo 2020" conclude.

Luciano Parodi

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