Attualità - 18 novembre 2011, 15:29

Associazioni ambientaliste: presentato ricorso al Tar "Follia costruire a meno di 10 m dai corsi d'acqua"

Wwf, Italia nostra, Legambiente, contro la legge ligure a firma Marylin Fusco (Idv) e approvata dalla giunta regionale che riduce ''la distanza delle nuove costruzioni dai corsi d'acqua dai 10 metri previsti dalla legge nazionale a 5 e a 3 metri''

Associazioni ambientaliste: presentato ricorso al Tar "Follia costruire a meno di 10 m dai corsi d'acqua"

Le associazioni ambientaliste Italia Nostra, Legambiente e WWF, hanno presentato tramite l'avvocato Ardo Arzeni, ricorso al TAR contro il regolamento regionale  approvato dalla Giunta della Regione Liguria il 14 LUGLIO 2011 Regolamento "recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua".

Le Associazioni ambientaliste, dichiara il Presidente del WWF Sezione Liguria Marco Piombo, rilevano nel regolamento approvato dalla Giunta regionale nel mese di luglio 2011,  diversi profili di illegittimità tra cui:

- L’art. 4 del Regolamento impugnato che prevede che la fascia di tutela assoluta, vale a dire la fascia di 10 mt. dal piede degli argini, prevista dall’art. 96 del REGIO DECRETO 523 datato 1904, possa essere ridotta fino a 5 e 3 metri, e prevede che sia comunque ridotta a tre metri per i corsi d’acqua  ricadenti nel reticolo minuto" i cosiddetti rii minori" ( di cui ne conosciamo bene le conseguenze negli ultimi eventi alluvionali!)

- L’art. 4 citato definisce tali fasce di tutela minime, come zone di “inedificabilità assoluta”, sennonché il successivo art. 5, prevede,  in maniera del tutto contraddittoria e contrastante col precedente articolo, una molteplicità di interventi realizzabili  all’interno delle fasce di inedificabilità assoluta.

Le associazioni tramite il legale, continua Piombo, fanno presente che:

- L’art. 96, del Regio Decreto 523/1904 vieta in modo assoluto la realizzazione di interventi (fabbriche e scavi) a distanza minore di “metri dieci”  dal piede  degli argini e loro accessori. Lo stesso Codice dell’Ambiente attribuisce alle regioni il compito di   disciplinare “gli interventi di trasformazione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia  di almeno  10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune”,

Nel consentire, anche in via definitiva, il mantenimento della tombinatura dei corsi d’acqua “come canali di drenaggio delle acque,  in caso di realizzazione di discariche o abbancamenti”, l’art. 8, comma 2 dell’impugnato Regolamento regionale  si pone, in primo luogo, in diametrale contrasto con il rubricato art. 115, D. Lgs. n. 152/2006 il quale, al contrario, espressamente  vieta siffatte opere disponendo che: “le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo  previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua  che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”.

Attendiamo dal Presidente della Regione Liguria un atto riparatorio che riconduca a termini di legge le distanze ai 10 metri previsti dalla normativa nazionale.

com. - Sn

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