Non ci sono le prove per stabilire con certezza la curiosa dinamica che avrebbe portato l’auto di Dellepiane a centrare nella carreggiata opposta della galleria Montegrosso, l’auto della signora Elisabetta Cedrini, causando danni anche alla persona. Non vi è prova del fantomatico oggetto sulla strada (in galleria) che avrebbe fatto sbandare il deus ex macchina di Demont. Per la Corte, più della perizia commissionata da Dellepiane all’apposito ingegnere, è degna di fede la testimonianza della parte lesa, coinvolta suo malgrado.
E così Aldo Demont, nonostante la didesa di ben 2 avvocati di nome come Caratti e Granara (lo stesso di Vado Ligure?) dovrà sottoporsi a tutto l’iter previsto per la revisione della patente, per accertare se possiede le caratteristiche fisiche e tecniche per guidare un auto.
Qui di seguito, il testo integrale del ricorso perso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2012, proposto dal signor Aldo Dellepiane rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Granara e Giuseppe Amedeo, con domicilio eletto presso il primo a Genova in via B. Bosco 31/4;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;
per l'annullamento
del provvedimento 10.7.2012, n. RM443/12 dell’ufficio motorizzazione civile di Savona
del pregresso avviso di avvio del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto il decreto 8.8.2012, n. 277 del presidente del tribunale;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale
visti la memoria ed i documenti depositati da tale parte;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
rilevato che:
il signor Aldo Dellepiane si ritiene leso (! ndr) dal provvedimento 10.7.2012, n. RM443/12 dell’ufficio motorizzazione civile di Savona e dal pregresso avviso di avvio del procedimento, per cui ha notificato l’atto 7.8.2012, depositato il 8.8.2012, con cui denuncia censure in fatto e diritto;
con decreto 8.8.2012, n. 277 il presidente del tribunale ha sospeso interinalmente l’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
l’amministrazione statale si è costituita in giudizio con memoria, depositando dei documenti;
tale parte ha ulteriormente effettuato dei depositi il 13.9.2012;
il tribunale stima di poter decidere con sentenza brevemente motivata, vista la completezza del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione;
il contendere riguarda il provvedimento con cui l’amministrazione ha disposto la revisione della patente di guida in possesso dell’interessato, come conseguenza del fatto occorso alle ore 17.50 circa del 6.3.2012 a Cairo Montenotte, nella galleria ‘Monte Grosso’;
è pacifico in causa che l’interessato si trovava alla guida di un’autovettura, con la quale superò la linea di delimitazione della propria carreggiata di marcia, andando così a collidere con la vettura della signora Elisabetta Cerdini che procedeva nella direzione opposta, cagionando con ciò danni alla persona ed alla vettura di quest’ultima;
in conseguenza di tale fatto l’amministrazione ha ravvisato elementi per dubitare delle qualità fisiche e tecniche dell’interessato, ed ha disposto la revisione della patente di guida in suo possesso (art. 128 del dpr 30.4.1992, n. 285);
allega l’interessato che l’infrazione alle norme che impongono di mantenere la marcia all’interno della carreggiata di competenza derivò dall’impatto dell’autovettura da lui condotta contro un ostacolo improvvisamente apparso sulla strada, così che il veicolo non fu più agevolmente controllabile e andò a collidere con la vettura della signora Cerdini, della cui condotta di guida non v’è ragione in atti per dubitare;
l’argomentazione che sostiene l’atto di impugnazione è corroborata dalla relazione tecnica dell’ingegner Marco Sartini, che fonda la tesi del caso fortuito sull’impossibilità che la vettura del ricorrente procedesse alla velocità stimabile in base ai dati oggettivi, e sulla mancata verificazione del suolo viario da parte dei carabinieri che intervennero sul posto;
la tesi dell’interessato non tiene tuttavia conto della deposizione della conducente della vettura investita, che ha narrato che l’impatto avvenne a seguito della brusca manovra di rientro sulla carreggiata di competenza posta in atto dall’interessato, che aveva compiuto un sorpasso in galleria, inibito dalla presenza della linea bianca continua tracciata sull’asfalto;
il tribunale rileva che la signora Cerdini non aveva interesse alcuno a fornire una diversa versione dei fatti, posto che la sua condotta di guida non ha dato adito a censura, sì che il danno da lei subito sarà stato verosimilmente risarcito dall’assicurazione della vettura investitrice;
in diritto si osserva che è comune a tutti i rami del diritto sanzionatorio di derivazione pubblicistica, a cominciare dal diritto penale, la regola secondo cui la parte lesa di un fatto illecito è ammessa a rendere una valida deposizione testimoniale sugli eventi, e che tale narrazione è da considerare degna di fede, in assenza di diversi riscontri;
pertanto in presenza della dichiarazione della citata signora e della mera ipoteticità della descrizione della dinamica dell’incidente derivabile dalla relazione dell’ingegner Sartini deve ritenersi non provata la versione dei fatti allegata dall’interessato, sì che trova fondamento la contestazione elevata all’interessato dalle forze di polizia;
ne consegue che è corretta la contestazione dell’illecito operata dalla motorizzazione civile, dovendosi con ciò respingere il ricorso;
le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate nel dispositivo, tenendo conto del valore della lite ed della natura delle argomentazioni svolte dal ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall’amministrazione statale, che liquida in euro 2.000,00 (duemila,00), oltre ad iva e cpa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)