Si comunica che in ossequio alle direttive impartite dal Ministero dell’Interno, è stata data comunicazione agli Uffici Elettorali comunali della necessità dell’osservanza del disposto normativo di cui all’art.42 del DPR 16 maggio 1960 n. 570 inerente l’esercizio del diritto di voto dei degenti presso strutture ospedaliere e case di cura. A tal fine è stato rappresentato che i predetti degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il nosocomio (per le elezioni comunali), o di un qualunque comune del territorio nazionale ove ha sede il nosocomio (per le elezioni europee), subordinando l’ ammissione al voto alla previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.