Sull’uso delle munizioni di piombo per la caccia la Liguria fa scuola. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso di non impugnare la modifica alla legge regionale n. 3 del 6 febbraio 2015, proposta ad inizio anno dal capogruppo della Lega Nord in Regione Francesco Bruzzone.
La normativa chiarisce, in sostanza, i casi in cui si può utilizzare il piombo per cacciare, al fine di evitare i continui ricorsi al Tar delle associazioni animalisti.
In sostanza tale tipo di munizioni può essere usato per tutte le forme di caccia, compresa quella agli ungulati, camoscio, capriolo e cinghiale, ma non in quella nella zone umide.
Di seguito il testo della norma:
(Modifica all’articolo 39 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l’attività venatoria è consentita esclusivamente con l’uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l’uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo.”.