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Attualità | 04 maggio 2020, 10:56

Cosa posso fare nella "Fase due": il vademecum 'aggiornato' della polizia locale di Savona

Una sintesi delle principale disposizioni del Dpcm del 26 aprile integrate con l'ordinanza della Regione

Cosa posso fare nella "Fase due": il vademecum 'aggiornato' della polizia locale di Savona

Cosa posso fare? E cosa no nella "Fase due"? Ecco il documento aggiornato da parte della polizia locale di Savona. 

Una sintesi delle principale disposizioni di cui al Dpcm del 26 aprile 2020 applicabili dal 4 maggio ed efficaci sino al 17 maggio 2020 integrate con l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020 anch'esse applicabili dal 4 maggio ed efficaci sino al 17 maggio 2020. 

Cosa posso fare

a) mi posso spostare per esigenze lavorative, necessità, motivi di salute, e per incontrare congiunti;

b) posso spostarmi sull'intero territorio della Regione Liguria per incontrare congiunti ovvero per recarmi nei cimiteri nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno 1 (uno) metro, con rientro obbligatorio in giornata nell'abitazione principale;

c) posso rientrare al mio domicilio, abitazione o residenza;

d) posso recarmi nei parchi e nei giardini senza fare assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;

e) posso fare attività sportiva individualmente, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri;

f) posso fare attività motoria individualmente, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;

g) posso spostarmi con un mezzo proprio, all'interno del territorio della Provincia di Savona, per raggiungere il luogo dove svolgere l'attività sportiva o l'attività motoria;

h) posso svolgere nell'ambito della provincia di Savona, dalle ore alle ore 6:00 alle 22:00, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri: corsa, tiro con l'arco, bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo; nonché attività sportive acquatiche individuali (es: wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo). Ciò, esclusivamente in modalità individuale, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri;

i) posso uscire in barca, dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione;

j) posso svolgere individualmente sul territorio della Provincia di Savona, la pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, purché: persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva ricreativa ed in possesso della comunicazione effettuata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura 4; con un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione per imbarcazione; nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa; con rientro obbligatorio in giornata presso l'abitazione principale;

k) posso riprendere le sessioni di allenamento se sono un atleta, professionista e non professionista, di discipline sportive individuali - riconosciuto di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazioni ai gioghi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, senza alcun assembramento ed a porte chiuse; ciò, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali come previsto dalla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 03/05/2020;

l) posso spostarmi fuori dal Comune di residenza/domicilio all'interno della provincia di Savona, per l'approvvigionamento di bevande e genere alimentari (spesa) e per tutti i sevizi di ristorazione con asporto; m) posso fare passeggiate all'aria aperta individualmente o in compagnia di residenti nella mia stessa abitazione nell'ambito della Provincia di Savona dalla ore 06:00 alle 22:00 mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;

n) posso, se residente in Liguria, coltivare un terreno per uso agricolo o fare attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ateco “0.1”5, alle seguenti condizioni: attestare in autodichiarazione il possesso di una superficie agricola produttiva e che sia a ciò effettivamente adibita; senza recarmi fuori Regione. Lo spostamento é, però, consentito ad una sola persona e con rientro presso la residenza in giornata;

o) posso, se residente in Liguria, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del Comune o nei Comuni dove sono i natanti o le unità da diporto di proprietà, svolgere le sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relativa al contenimento del contagio da Covid-19;

p) posso spostarmi individualmente e limitatamente al territorio regionale, con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale, per raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;

q) posso spostarmi con l'autovettura con più di un passeggero, di cui anche uno seduto sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore e gli altri passeggeri siano residenti con me;

r) posso spostarmi con il motoveicolo trasportando un passeggero a condizione che lo stesso sia residente con me. 

Cosa non si può fare

a) trasferirmi o spostarmi in una Regione diversa dalla quale mi trovo, salvo che per esigenza lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute;

b) non posso uscire dal mio domicilio/abitazione se ho la febbre maggiore di 37,5°C;

c) non posso uscire dal mio domicilio/abitazione se sono stato sottoposto alla quarantena o sono risultato positivo al virus;

d) non posso fare assembramenti in luoghi pubblici e privati;

e) non posso recarmi nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini - dette aree devono rimanere chiuse;

f) non posso svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

Cosa é sospeso

a) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, sia in luogo pubblico sia privato;

b) sono sospesi eventi e spettacoli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici sia in luogo pubblico sia privato es: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualsiasi tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi é sospesa ogni attività;

c) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei, istituti e luoghi della cultura;

d) sono sospese le procedure concorsuali private fatto salvo che la valutazione sia fatta esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;

e) sono sospesi i concorsi pubblici;

f) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

g) sono sospese le attività commerciali al dettaglio;

h) sono sospesi i mercati indipendentemente dalla tipologia svolta;

i) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,gelaterie, pasticcerie);

j) sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (chiusi), posti all'interno delle stazioni;

k) sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (chiusi), nelle aree di servizio e rifornimento carburante;

l) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, fra i quali parrucchieri, barbieri, estetisti, diverse di quelle di cui all'allegato 2 del D.P.C.M. 26 aprile 20209;

m) resta sospesa per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.

Cosa non è sospeso

a) non é sospesa l'apertura nei luoghi di culto ma é condizionata all'adozione di misure organizzative per evitare assembramenti ed il mantenimento della distanza sociale;

b) non sono sospese le cerimonie funebri ma sono consentite solo con l'esclusiva partecipazione di congiunti e comunque sino ad un massimo di 15 (quindici) persone, la funzione dovrà svolgersi preferibilmente all'aperto, con protezione delle vie respiratorie ed a distanza rigorosa di almeno un 1 (uno) metro;

c) non sono sospese le attività commerciali per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate all'allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 202010, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato (negozi) sia nell'ambito delle media e grande distribuzione (supermercati e ipermercati), anche se ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività consentite fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;

d) non sono sospesi i mercati per la vendita di soli generi alimentari (da lunedì 4 maggio 2020 riaprirà il mercato del lunedì e quello del mercoledì di tali generi in Piazza del Popolo – lato levante-, in Via Monti e in Via Brusco, alla condizione rigorosa del mantenimento della distanza interpersonale, del divieto di assembramenti e con l'utilizzo di mascherine per commercianti e clienti v. ordinanza sindacale n. 24 del 30 aprile 2020);

e) non sono sospese le attività di edicolanti, tabaccai, farmacie, parafarmacie, fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;

f) non sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con consegne a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;

g) non é sospesa la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con asporto a condizione: del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro; del rispetto del divieto di consumo all'intero dei locali di ristorazione; del rispetto del divieto di sostare nelle immediate vicinanza degli stessi;

h) non é sospesa la ristorazione d'asporto in quegli esercizi per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo;

i) non sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (aperti), nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;

j) non sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (aperti), siti negli ospedali con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;

k) non sono sospese le vendite delle calzature per bambini: nei negozi specializzati in abbigliamento per bambini; nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini; nei negozi di calzature in genere con la prescrizione del divieto di vendita delle calzature per adulti attraverso il posizionamento di cartelli che indichino detto divieto;

l) non sono sospese le attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia purché il servizio venga svolto per appuntamento senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nelle modalità, consegna animale – toelettatura - ritiro animale, tali da garantire la distanziamento sociale;

m) non é sospesa la vendita, in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici;

n) non é sospesa la vendita di semi, piante ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati;

o) non é sospeso l'allenamento e addestramento di cavalli,da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio della Regione Liguria nel rispetto del distanziamento sociale;

p) non é sospeso l'allenamento e addestramento di cani in aree autorizzate all'interno del territorio della Regione Liguria, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale.

Per le attività non sospese

Gli esercizi commerciali la cui attività non é sospesa si ricorda i generi alimentari e quelli di cui alla nota 7 – Allegati 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020- e le altre attività sopraccitate devono assicurare:

a) la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;

b) che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;

c) che sia impedito di stazionare all'interno dei locali – o comunque nelle aree adibite alla vendita - oltre il tempo necessario per gli acquisti;

d) siano attuate le raccomandazioni di cui all'allegato 5 del predetto D.P.C.M ovvero:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.

- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.

- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Attenzione. Nelle giornate di domenica sino al 10 maggio 2020 l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, nel settore merceologico alimentare per i quali é prevista l'apertura dai provvedimenti statali, é fissato entro le ore 15:00; il settore della somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e quello delle imprese artigiane del settore alimentare/dolciario (pasticcere, gelaterie etc.), che la momento possono operare esclusivamente tramite il servizio di consegna a domicilio e di asporto non sono soggetti alla chiusura entro le ore 15:00 nelle giornate di domenica.

Redazione

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