Il ricorso al Tar del Lazio contro il mancato inserimento nella conferenza dei servizi del Comune di Savona nel progetto sul posizionamento del rigassificatore a 4 km dalla costa di Vado e a 2.9 km dal comune capoluogo è stato respinto e dichiarato inammissibile.
Nuova doccia fredda quindi per Palazzo Sisto dopo che il primo ricorso al Tribinale Amministrativo Regionale della Liguria era stato respinto visto che era stata dichiarato come competente il Tar laziale.
"La nota oggetto di impugnazione, è un atto meramente interlocutorio e endoprocedimentale. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, gli atti endoprocedimentali, in quanto privi di immediata e autonoma attitudine lesiva, non sono autonomamente impugnabili, potendo essere eventualmente contestati solo unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento cui accedono - viene spiegato nella sentenza del Tar del Lazio - In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che rientrano in tale categoria quegli atti che si inseriscono in una sequenza procedimentale unitaria, contribuendo alla formazione della volontà dell’amministrazione, senza incidere in via diretta e definitiva sulla sfera giuridica del destinatario. In tale contesto, l’atto di sospensione della conferenza di servizi, configurandosi come atto meramente procedimentale privo di autonoma efficacia provvedimentale, non determina di per sé una lesione attuale e concreta della posizione giuridica del destinatario, ma si limita a incidere sull’iter procedimentale, rinviandone la prosecuzione. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione autonoma dello stesso, in difetto dei presupposti di immediata lesività richiesti ai fini dell’accesso alla tutela giurisdizionale".
"La nota impugnata in questa sede, limitandosi a comunicare la sospensione dei termini della conferenza di servizi, non incide negativamente sulla sfera giuridica del Comune di Savona, che non ha subito alcuna lesione attuale. Essa non è un atto conclusivo né un provvedimento che determini una lesione giuridica autonoma e immediata, ma un semplice aggiornamento procedimentale, senza effetti pregiudizievoli sulla situazione giuridica del Comune. Quando alla conferma del perimetro dei partecipanti alla conferenza di servizi, si rileva che il Comune ha omesso di impugnare il provvedimento di avvio della conferenza di servizi, che definiva in maniera chiara i soggetti chiamati a partecipare al procedimento. L'assenza di tale impugnazione preclude la possibilità di contestare in questa sede la mera conferma del contenuto di un atto divenuto definitivo per decorrenza dei termini all’uopo previsti - proseguono dal Tribunale Amministrativo Regionale laziale - Nel merito, si rileva che la disciplina della conferenza di servizi decisoria prevede che debbano essere convocate a partecipare le amministrazioni, gli enti e i gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nel procedimento, i cui atti di assenso, comunque denominati, risultino necessari ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Ebbene, il Comune ricorrente allo stato non risulta, in ragione della localizzazione dell’impianto, essere chiamato a rilasciare intese, concerti, nulla osta o altre tipologie di assensi in relazione al progetto. D’altro canto, il Comune di Savona, pur non convocato in conferenza di servizi, è stato coinvolto nella qualità di soggetto interessato e ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni così come potrà fare nel prosieguo dell’iter procedimentale. Inoltre, ove convinto della illegittimità della propria pretermissione, il Comune potrà far valere le proprie pretese avverso l’atto conclusivo della conferenza di servizi laddove il contenuto dello stesso sarò ritenuto lesivo degli interessi di cui è portatore".
Una vicenda che aveva visto sollevare molte polemiche da parte dell'opposizione, in particolare del Movimento 5Stelle.
Il capogruppo in consiglio comunale Manuel Meles, con un post, aveva puntato il dito contro l'amministrazione per il ricorso contro l’esclusione del Comune dalla conferenza dei servizi, al Tar Liguria invece di quello del Lazio, in base al Codice del processo amministrativo che ne riconosceva la competenza per casi simili.
La delibera ripercorreva la cronologia degli ultimi mesi elencando la richiesta del Comune (12 settembre 2023) “di essere formalmente invitato a partecipare all'iter di Conferenza dei servizi”; il rigetto dell'istanza del Comune da parte della struttura commissariale (3 ottobre); la contrarietà al progetto espressa all'unanimità dal Consiglio Comunale che, inoltre, impegnava “il sindaco a compiere ogni azione politico-amministrativa utile al fine di sostenere le esigenze del territorio” (14 settembre).
Il comune aveva affidato l'incarico allo studio Dal Piaz.










