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Attualità | 08 maggio 2025, 15:35

Rigassificatore, ricorso respinto dal Tar del Lazio. Il Comune: "Ci riserviamo di valutare un'impugnazione"

Il Tribunale Amministrativo Regionale laziale aveva definito il ricorso inammissibile

Rigassificatore, ricorso respinto dal Tar del Lazio. Il Comune: "Ci riserviamo di valutare un'impugnazione"

"Prendiamo atto che la sentenza del Tar del Lazio ha ritenuto che il Comune di Savona potrà sempre far valere le proprie pretese avverso l'atto conclusivo della Conferenza di Servizi, laddove il contenuto dello stesso sarà ritenuto lesivo degli interessi di cui è portatore. Era un aspetto considerato, ma si era ritenuto di proporre ricorso per evitare che la mancata impugnazione potesse essere pregiudizievole per il prosieguo".

Questo il commento di Palazzo Sisto dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale laziale aveva respinto il ricorso definendolo inammissibile. Il Comune lo aveva presentao contro il mancato inserimento nella conferenza dei servizi per il progetto sul posizionamento del rigassificatore a 4 km dalla costa di Vado e a 2.9 km da Savona. 


"Nella motivazione vi è un passaggio nel quale il Tar afferma che il Comune avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di avvio della Conferenza di servizi. Tale passaggio non solo è contraddittorio con la decisione sopra riferita, ma è anche del tutto errato, poiché il Comune, non essendo soggetto destinatario formale di tale atto, non poteva avere formale conoscenza della sua esclusione, come peraltro riconosciuto dallo stesso Tar in altri punti della sentenza - proseguono dal Comune - Sotto questo aspetto ci riserviamo di valutare con il legale se sussista un interesse all’impugnazione".

"Si ricorda però che la posizione contraria del Comune al progetto non dipende da questo procedimento, ma è stata espressa e fatta valere in ogni sede non solo politica, ma anche nell’ambito dello stesso procedimento dove sono state presentate memorie e relazioni tecniche. Tale posizione verrà in ogni caso ribadita con la necessaria fermezza in ogni occasione utile a ottenere la definitiva rinuncia al progetto di trasferimento del rigassificatore. Infine, si confida che tale progetto sia definitivamente arenato e che queste disquisizioni siano ormai superate" concludono da Palazzo Sisto.

"La nota oggetto di impugnazione, è un atto meramente interlocutorio e endoprocedimentale. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, gli atti endoprocedimentali, in quanto privi di immediata e autonoma attitudine lesiva, non sono autonomamente impugnabili, potendo essere eventualmente contestati solo unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento cui accedono - viene spiegato nella sentenza del Tar del Lazio -  In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che rientrano in tale categoria quegli atti che si inseriscono in una sequenza procedimentale unitaria, contribuendo alla formazione della volontà dell’amministrazione, senza incidere in via diretta e definitiva sulla sfera giuridica del destinatario. In tale contesto, l’atto di sospensione della conferenza di servizi, configurandosi come atto meramente procedimentale privo di autonoma efficacia provvedimentale, non determina di per sé una lesione attuale e concreta della posizione giuridica del destinatario, ma si limita a incidere sull’iter procedimentale, rinviandone la prosecuzione. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione autonoma dello stesso, in difetto dei presupposti di immediata lesività richiesti ai fini dell’accesso alla tutela giurisdizionale".

"La nota impugnata in questa sede, limitandosi a comunicare la sospensione dei termini della conferenza di servizi, non incide negativamente sulla sfera giuridica del Comune di Savona, che non ha subito alcuna lesione attuale. Essa non è un atto conclusivo né un provvedimento che determini una lesione giuridica autonoma e immediata, ma un semplice aggiornamento procedimentale, senza effetti pregiudizievoli sulla situazione giuridica del Comune. Quando alla conferma del perimetro dei partecipanti alla conferenza di servizi, si rileva che il Comune ha omesso di impugnare il provvedimento di avvio della conferenza di servizi, che definiva in maniera chiara i soggetti chiamati a partecipare al procedimento. L'assenza di tale impugnazione preclude la possibilità di contestare in questa sede la mera conferma del contenuto di un atto divenuto definitivo per decorrenza dei termini all’uopo previsti - proseguono dal Tribunale Amministrativo Regionale laziale - Nel merito, si rileva che la disciplina della conferenza di servizi decisoria prevede che debbano essere convocate a partecipare le amministrazioni, gli enti e i gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nel procedimento, i cui atti di assenso, comunque denominati, risultino necessari ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Ebbene, il Comune ricorrente allo stato non risulta, in ragione della localizzazione dell’impianto, essere chiamato a rilasciare intese, concerti, nulla osta o altre tipologie di assensi in relazione al progetto. D’altro canto, il Comune di Savona, pur non convocato in conferenza di servizi, è stato coinvolto nella qualità di soggetto interessato e ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni così come potrà fare nel prosieguo dell’iter procedimentale. Inoltre, ove convinto della illegittimità della propria pretermissione, il Comune potrà far valere le proprie pretese avverso l’atto conclusivo della conferenza di servizi laddove il contenuto dello stesso sarò ritenuto lesivo degli interessi di cui è portatore".

Luciano Parodi

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