Mancano pochi giorni al voto: il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia, la cosiddetta "riforma Nordio". Una consultazione che ha già acceso un dibattito politico e istituzionale di rara intensità, con il governo compatto sul "Sì" e gran parte dell'opposizione, e della magistratura, trasversalmente schierata sul "No". Ecco tutto quello che c'è da sapere: cosa si vota, cosa cambia, come si esprime il voto e cosa portare al seggio.
Cos'è e come funziona questo referendum
Prima di tutto, una distinzione fondamentale che riguarda la natura stessa della consultazione. Si tratta di un referendum confermativo, non abrogativo: non si chiede cioè di cancellare una legge esistente, ma di approvare o respingere definitivamente una legge costituzionale già votata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025. La conseguenza pratica più rilevante è che non è previsto alcun quorum: l'esito sarà determinato dalla maggioranza dei voti validi, indipendentemente dalla percentuale di partecipanti. Chiunque vada a votare, il risultato sarà valido.
Il quesito che gli elettori troveranno sulla scheda recita: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare'?"
Votare Sì significa approvare la riforma e consentirne l'entrata in vigore definitiva. Votare No significa respingerla: il testo non entrerà mai in vigore e resterà valido l'assetto costituzionale precedente.
I seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.
Cosa cambia davvero: il cuore della riforma
La riforma modifica sette articoli della Costituzione: gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Prima di addentrarsi nei contenuti, vale la pena sgomberare il campo da un equivoco comune: la riforma non tocca il codice di procedura penale, non incide direttamente sull'efficienza dei processi civili e penali, né sulla effettiva parità processuale delle parti nel processo penale. L'oggetto principale delle modifiche è un altro: il Consiglio superiore della Magistratura, l'organo di autogoverno attraverso cui la Costituzione garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura come terzo potere dello Stato.
La separazione delle carriere. Il cuore simbolico della riforma è la distinzione formale tra magistrati giudicanti (i giudici) e magistrati requirenti (i pubblici ministeri), collocati in due carriere separate e distinte. Oggi un magistrato può, nel corso della propria carriera, passare dalla funzione di PM a quella di giudice e viceversa. Una norma del 2022 aveva già ristretto questa possibilità a un solo cambio di funzione nell'arco dell'intera carriera, ma la nuova legge costituzionale la elimina del tutto sul piano dei principi. Vale però ricordare un dato: secondo una delibera recente dello stesso CSM, il numero di cambi di funzione negli ultimi anni si attesta a una percentuale inferiore allo 0,5% rispetto all'organico totale. Lo stesso CSM ha definito questo dato "una conferma lampante della scarsa permeabilità tra le due funzioni".
Il CSM si sdoppia: due organi al posto di uno
La conseguenza istituzionale più rilevante della separazione delle carriere è la duplicazione del Consiglio superiore della Magistratura. Nascono due nuovi organi distinti: il CSM giudicante, per i giudici, e il CSM requirente, per i pubblici ministeri. Entrambi restano presieduti dal Presidente della Repubblica.
L'attuale CSM unico è composto da 33 membri: 3 di diritto (il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente e il Procuratore generale della Cassazione), 20 togati eletti dai magistrati e 10 laici nominati dal Parlamento. La riforma mantiene invariata la proporzione tra componenti laici e togati, ma cambia radicalmente il metodo di selezione introducendo un sistema di sorteggio.
Un terzo dei componenti sarà estratto a sorte da un elenco — formato dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall'insediamento — di professori universitari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. I restanti due terzi saranno invece estratti a sorte direttamente tra i magistrati in servizio, separatamente per giudicanti e requirenti, tramite sorteggio secco. I critici della riforma sottolineano che la differenza tra i due meccanismi — lista parlamentare per i laici, sorteggio secco per i togati — rischia di sbilanciare il peso dei componenti di nomina politica. La legge costituzionale rinvia peraltro alla legge ordinaria la definizione delle procedure di sorteggio e persino il numero dei componenti, lasciando aspetti cruciali ancora indefiniti.
I due nuovi CSM avranno le stesse competenze dell'attuale in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni. Ma perdono il potere più rilevante: la potestà disciplinare, che passa a un nuovo organo.
Nasce l'Alta Corte disciplinare
La riforma istituisce una Corte disciplinare di rango costituzionale, incaricata di giudicare le responsabilità disciplinari dei magistrati, sottraendo questa funzione ai CSM. L'Alta Corte è composta da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari di diritto e avvocati con almeno vent'anni di esercizio; 3 estratti a sorte da un elenco formato dal Parlamento in seduta comune; 6 estratti a sorte tra magistrati giudicanti con almeno vent'anni di esperienza e funzioni di legittimità; 3 estratti a sorte tra magistrati requirenti con analoghi requisiti. Il Presidente dell'Alta Corte viene eletto tra i componenti di nomina presidenziale o parlamentare, non tra i magistrati.
Le sentenze di primo grado sono impugnabili — sia nel merito che per ragioni di legittimità — dinanzi alla stessa Alta Corte, che funge quindi da giudice di primo grado, d'appello e di legittimità in un unico organo. I componenti che hanno partecipato al giudizio di primo grado non possono sedere nel collegio d'appello. Anche in questo caso, i dettagli — illeciti disciplinari, sanzioni, composizione dei collegi — sono rinviati a una futura legge ordinaria.
Un'ultima novità riguarda la Cassazione: i pubblici ministeri non vi potranno più accedere per carriera, ma esclusivamente per meriti insigni, su designazione del CSM giudicante, dopo almeno quindici anni di funzioni requirenti.
Le ragioni del Sì e le ragioni del No
Le opposte ragioni del Sì e del No sono state e sono tuttora espresse in molteplici dibattiti e iniziative, con una varietà e complessità di argomenti, che i singoli cittadini sono invitati ad approfondire.
Il fronte del Sì è guidato dal governo Meloni, con tutte le forze della maggioranza compatte. A sostenerlo ci sono anche giuristi e avvocati di diverso orientamento politico, convinti che la separazione delle carriere garantisca una maggiore terzietà del giudice rispetto all'accusa e contribuisca a un processo più equo. Il presidente emerito della Corte Costituzionale Augusto Barbera figura tra i sostenitori della riforma.
Il fronte del No raccoglie gran parte dell'opposizione parlamentare e, in modo trasversale, la quasi totalità della magistratura — comprese le correnti di centrodestra — convinta che la riforma non sia una vera riforma ma un indebolimento strutturale dell'autonomia della magistratura. I critici puntano in particolare sul sorteggio, che a loro avviso riduce la rappresentatività democratica interna alla magistratura e aumenta l'influenza della politica nella composizione degli organi di autogoverno.
Cosa portare al seggio e come si vota
Per votare occorrono due documenti: un documento d'identità valido (carta d'identità, passaporto, patente o altro documento riconosciuto) e la tessera elettorale personale, rilasciata dal Comune di residenza. La tessera indica il seggio di competenza. Chi l'avesse smarrita, deteriorata o esaurita negli spazi disponibili può richiedere un duplicato all'ufficio elettorale del proprio Comune anche nei giorni immediatamente precedenti al voto. Senza tessera non si vota, nemmeno con il documento d'identità in mano.
In casi eccezionali sono ammesse anche le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia o dagli ordini professionali, purché munite di fotografia. In assenza assoluta di documenti, l'identificazione può avvenire per attestazione di un membro dell'ufficio elettorale che conosca personalmente l'elettore, o di un altro elettore del Comune "noto all'Ufficio".
La scheda contiene un unico quesito. L'elettore deve tracciare una croce su una sola delle due opzioni: Sì per approvare la riforma, No per respingerla.
La scheda è valida se il segno è chiaro e inequivocabile. Viene annullata se reca segni su entrambe le opzioni, o se contiene scritte o altri segni che rendano impossibile ricostruire la volontà dell'elettore.