Attualità - 23 maggio 2026, 09:15

Laigueglia, doppia ordinanza contro abuso di alcolici in aree pubbliche e degrado urbano

Per i trasgressori previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro

Una doppia ordinanza è stata firmata dal sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi contro l’abuso di alcolici in aree pubbliche e per la tutela del decoro urbano. Al tempo stesso, per evitare anche la detenzione di contenitori di vetro o lattine in aree pubbliche in occasioni di eventi e manifestazioni. A partire dal 1 giugno e fino al 30 settembre, su tutto il territorio del Comune di Laigueglia, dalle 21 alle 6 è vietato, in aree pubbliche o aperte al pubblico, fare consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.).

Dalle 21 alle 6 è vietata, in aree pubbliche o aperte al pubblico, la detenzione finalizzata al consumo sul posto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.). Dalle 21 alle 6 è vietata anche la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.).

Sono esclusi dal divieto il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione, anche temporanea, o al consumo di alimenti e bevande; quindi il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia.

Sempre dal 1 giugno al 30 settembre, in occasione e nell’ambito di pubbliche manifestazioni, è vietato detenere contenitori di vetro o lattine all’interno di vie, piazze, giardini, aree pubbliche in genere. Il divieto non si applica nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvengano all’interno dei locali e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o demaniale.

Per i trasgressori delle ordinanze sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.

Redazione