Il TAR Liguria ha respinto il ricorso presentato dall’Associazione WWF Savona ODV, da Assoutenti Savona e da un gruppo di cittadini liguri contro la DGR 1233/2021, con cui la Regione Liguria ha dato l’intesa al raddoppio ferroviario della linea Genova-Ventimiglia. Una decisione che, secondo i ricorrenti, non chiude la partita. Al centro della loro contestazione c’è soprattutto una nuova procedura di valutazione ambientale avviata dalla stessa RFI.
"I giudici hanno respinto anche le due istanze di rinvio dell’udienza, nonostante la pendenza di un fatto nuovo e decisivo: RFI stessa ha avviato nell’agosto 2024 presso il Ministero dell’Ambiente (MASE) una nuova procedura nazionale di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con Valutazione di Incidenza (VIA+VIncA) – ID 12936 per la tratta Finale Ligure-Andora, attualmente in fase di istruttoria presso la Commissione Tecnica CTVIA", spiegano in una nota WWF Savona ODV e i Comitati territoriali ingauni.
Il ricorso ruotava attorno ad alcune contestazioni. La prima riguarda la VIA sulla quale si fonda l’opera, risalente al 1996 e quindi precedente alla Direttiva Habitat (DPR 357/97) e all’istituzione di 16 aree protette, tra ZSC, Riserva del Rio Torsero e aree umide. Secondo i ricorrenti, quella valutazione non sarebbe più adeguata al quadro ambientale e normativo attuale. Il TAR, invece, ha ritenuto applicabile l’articolo 51 del DL 76/2020, che garantirebbe una validità minima di dieci anni.
L’altro punto contestato riguarda l’istruttoria e la valutazione delle alternative, oltre al mancato recepimento, secondo i ricorrenti, dei pareri espressi dai Comuni.
La sentenza, sostengono ora WWF e Comitati territoriali ingauni, presenta quindi "profili critici" e potrebbe essere impugnata davanti al Consiglio di Stato.
"VIA del 1996 ancora valida? Il TAR confonde il termine minimo di 10 anni (un 'floor' protettivo per le VIA recenti) con la permanente validità di una valutazione vecchia di 30 anni, condotta in un contesto normativo e ambientale oggi inesistente. Come stabilito da TAR Brescia 739/2019 e Consiglio di Stato 3922/2020, l’ambiente è dinamico e va rivalutato", sostengono i ricorrenti.
Nel mirino c’è anche la Valutazione di incidenza ambientale, la cosiddetta VIncA. Secondo WWF e Comitati, la sentenza non avrebbe considerato la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 9 settembre 2020 (C-254/19), relativa alla necessità di rinnovare la valutazione quando quella precedente non consenta di escludere ogni ragionevole dubbio scientifico. "Lo stesso avvio della nuova VIA+VIncA da parte di RFI è la prova implicita che la VIA del 1996 è inadeguata", sostengono.
Un ulteriore punto riguarda il confine tra discrezionalità amministrativa e controllo giudiziario. Secondo i ricorrenti, dichiarare inammissibili per "merito discrezionale" le contestazioni relative al difetto di istruttoria e al travisamento dei pareri dei Comuni significherebbe sottrarre al giudice la possibilità di valutare "vizi classici di eccesso di potere".
Intanto, per WWF e Comitati, l’attenzione si sposta sulla nuova procedura avviata al Ministero dell’Ambiente. "La partita si sposta a Roma. La nuova procedura MASE ID 12936 è il vero banco di prova", spiegano.
I prossimi provvedimenti del Ministero, sostengono, saranno "atti autonomi e autonomamente impugnabili". La legittimazione di WWF, Assoutenti e dei cittadini, già riconosciuta dal TAR, secondo i ricorrenti rimarrebbe quindi valida anche per eventuali impugnazioni dei nuovi atti.
"Il rigetto del ricorso non chiude nulla: apre la fase più importante, quella della valutazione ambientale reale", concludono WWF Savona ODV e i Comitati territoriali ingauni.