Politica - 27 dicembre 2016, 14:38

Riconfermata la sentenza della Corte dei Conti che ha bloccato i premi di produzione previsti per i dipendenti comunali di Alassio

Non è consentito alla Sezione regionale di esprimersi una seconda volta sulla stessa fattispecie, se non per valutare l’idoneità delle misure correttive nel frattempo adottate.

Riconfermata la sentenza della Corte dei Conti che ha bloccato i premi di produzione previsti per i dipendenti comunali di Alassio

Riconfermata la sentenza della Corte dei Conti che ha bloccato i premi di produzione previsti per i dipendenti comunali di Alassio e, per un difetto procedurale a rimetterci, ancora una volta, potrebbero essere proprio i lavoratori.

Afferma Giancarlo Bellini CGIL "Il comune, l'amministrazione, in pratica ha sbagliato due volte. Prima per procedure incomplete, sbagliate, intempestive nei confronti di atti che poteva e doveva fare e poi un errore nella presentazione del ricorso"

In pratica il comune da un lato avrebbe previsto gli obiettivi da raggiungere per i dipendenti tardivamente (ottobre, cioè a fine anno) ottenendo il primo provvedimento della Corte dei conti, e dall'altro lato avrebbe impugnato questo provvedimento nella maniera errata, non riuscendo quindi a tutelare i dipendenti che comunque i risultati e gli obiettivi (che si ripropongono anno dopo anno) li avevano raggiunti.

Si legge nella sentenza, in particolare, che la motivazione della Corte dei Conti sarebbe meramente procedurale. Riguarda, infatti,   il fatto che il procedimento di controllo operato dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, attualmente previsto dall’art. 148-bis TUEL, può concludersi con pronunce che hanno come unico rimedio, il ricorso alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, scaduto il quale la deliberazione diviene inoppugnabile acquisendo un’efficacia assimilabile a quella di un giudicato.

In altre parole non è, purtroppo, consentito alla Sezione regionale di esprimersi una seconda volta sulla stessa fattispecie, se non per valutare l’idoneità delle misure correttive nel frattempo adottate.

L’unica valutazione oggi consentita a questa Sezione è quella relativa agli effetti, in merito ad eventuali fattispecie di responsabilità amministrativo – contabile, che ne potrebbero derivare dalla corresponsione di somme relativamente alle quali la Sezione regionale di controllo aveva precedentemente accertato la non erogabilità (ad oggi, come già rilevato in premessa, tali somme risultano non essere state correttamente corrisposte).

Per capire il merito della decisione di primo grado vedi articolo cliccango QUI 

Mara Cacace

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