Il Comune di Carcare richiama la cittadinanza al rispetto di alcune regole di condotta in merito alla raccolta delle deiezioni canine e alla conduzione dei cani nei luoghi pubblici. L'ordinanza è stata firmata nella giornata di ieri sindaco Christian De Vecchi.
Spiegano dall'amministrazione comunale carcarese: "E' stato riscontrato un disagio oggettivo della cittadinanza determinato, da un lato dalla noncuranza con la quale le deiezioni canine solide vengono lasciate sul suolo pubblico, e dall'altro, dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici che, se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, potrebbe pregiudicare la vivibilità e il decoro delle medesime aree".
Il provvedimento emanato dal primo cittadino ordina ai proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, di raccogliere gli escrementi solidi prodotti dagli stessi animali sul suolo pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori porta-rifiuti. L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde) dell'intero territorio comunale.
Inoltre, chiunque accompagni o abbia in custodia l'animale, dovrà essere munito di sacchetti idonei alla raccolta e al contenimento delle deiezioni canine, in modo da poterli depositare, chiusi, negli appositi contenitori porta-rifiuti evitando ogni dispersione. Il possesso degli appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine dovrà essere dimostrato a richiesta degli organi di vigilanza.
Ma non è tutto. I proprietari dovranno assicurare la custodia dei loro cani e adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e prevenire situazioni di pericolo in danno ad altri animali o di altre persone. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, dovranno condurre i cani al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 (In caso di utilizzo di guinzaglio estensibile questo, nei medesimi luoghi innanzi indicati e/o in presenza di altre persone o cani andrà bloccato a mt. 1,5) e portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
Infine, l'ordinanza vieta di affidare i cani a persone che per eta o condizione fisica siano incapaci di garantire l'idonea custodia degli animali.
"Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e il principio di specialità stabilito dall'art. 9 della legge 689/81 - si legge sull'ordinanza - la violazione della presente ordinanza comporta I'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis comma 1-bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, con facoltà di estinguere l'illecita mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (pari al doppio del minima edittale) oltre le eventuali spese di procedimento, ai sensi dell'art. 16 comma 1° della Legge 689/81. Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia dei luoghi, sara soggetto ad un ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00".