Attualità - 14 ottobre 2020, 17:05

"Gran Fondo Internazionale Alassio": le disposizioni della Prefettura in fatto di viabilità

Ecco le strade chiuse per favorire il transito della gara ciclistica, in programma domenica 18 ottobre con partenza da Alassio alle ore 9.30 ed arrivo al Santuario Madonna della Guardia alle ore 12.56 circa

"Gran Fondo Internazionale Alassio": le disposizioni della Prefettura in fatto di viabilità

VISTO il provvedimento della Provincia di Savona  n.  2305   datato   1 ottobre 2020  con il quale  - a seguito dell’istanza presentata dal presidente del Gruppo Sportivo Alpi di Sondrio con sede a Caiolo (SO)  -  è stato autorizzato lo svolgimento del tratto agonistico della manifestazione ciclistica denominata “GRAN FONDO INTERNAZIONALE ALASSIO”, in programma il giorno domenica 18 ottobre 2020 con partenza da Alassio  alle ore 09.30 circa ed arrivo in Alassio al Santuario Madonna della Guardia alle ore 12.56 circa, dandosi atto che per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso si rende indispensabile l’adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal Presidente  della suddetta società, nel quale è indicato il percorso di gara che interessa, per quanto riguarda la provincia di Savona, la Strada Statale n. 1 “Aurelia” di proprietà dell’A.N.A.S. e le Strade Provinciali nn.6, 13, 18, 55, ricadenti nel territorio dei Comuni di Alassio, Andora, Casanova Lerrone, Garlenda, Laigueglia, Stellanello, Testico, Villanova d’Albenga;

VISTO il nulla osta rilasciato dall’ANAS con nota prot. n. CDG-495959-P del 30 settembre 2020;

VISTA la nota prot. n. 0030483 del 14 ottobre 2020 con quale la Questura di Savona ha rilasciato il Nulla Osta allo svolgimento della manifestazione sopra emarginata specificando che gli organizzatori dovranno concorrere, con adeguato numero di proprio personale, alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione imposti con il presente decreto di sospensione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota Prot. n. 13254 del 14 ottobre 2020, nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano rispettati i vincoli disposti dalla Ministeriale n. 300/A/133730/116/1/1 del 2 maggio 2008 e successive modifiche del 31.01.2020, per le gare di “fondo” e “medio fondo”;

VISTA  la  nota  dell’Organizzazione della gara  nella  quale, tra l’altro, viene precisato il numero di corridori (circa 500) e che la macchina di “fine gara ciclistica” sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo 45  minuti;

VISTI gli articoli 6 e 9 comma 7 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008 e successive modificazioni e ritenuto pertanto di dover disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione;

ORDINA    

attese le indicazioni della Polizia Stradale contenute nella nota sopracitata e la Ministeriale  300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008  per la gare di fondo e medio fondo, la sospensione temporanea della circolazione, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia per tutto il percorso della gara ciclistica agonistica denominata “GRAN FONDO INTERNAZIONALE ALASSIO”, per il giorno 18 ottobre 2020 dalle  ore 09,30  circa  alle ore 12,56 circa, lungo il percorso della gara sopraindicata come riprodotto nell’allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Inoltre, considerate le citate indicazioni della Polizia Stradale, la sospensione della circolazione in ciascun punto del percorso, considerato il numero dei partecipanti (circa 500) non potrà essere inferiore a due ore e non potrà superare le sei ore, dal momento del transito del primo concorrente, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica” anche se la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non ha raggiunto le suddette due ore dal momento del transito del primo concorrente.

L’organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.

L’organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerato il numero dei partecipanti, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA) lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta.

Durante il periodo di sospensione della circolazione che dovrà interessare entrambi i sensi di marcia, dovrà essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; dovrà essere fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; dovrà essere vietato attraversare la strada a veicoli e pedoni.

Inoltre è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata).

La sezione Polizia Stradale provvederà a rilasciare delega per servizio di scorta di n. 12 motociclisti coadiuvati da personale A.S.A. tutti muniti di regolare abilitazione di cui al “disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive ciclistiche su strada” Provv. Dir. del 27/11/2002 e successive modifiche;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì, ai sensi delle ricordate circolari del Ministero dell’Interno n° 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008 e n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, che:

·     la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;

·     gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

·     L’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione.

·     gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

La presente autorizzazione, che è valida per il giorno e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.

Comunicato Stampa

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