Attualità - 04 ottobre 2022, 15:03

“10 km di Vado e Quiliano”, il provvedimento di chiusura strade per la competizione podistica

Si terrà il 9 ottobre e interesserà il territorio dei comuni di Quiliano e Vado Ligure

“10 km di Vado e Quiliano”, il provvedimento di chiusura strade per la competizione podistica

Di seguito riportiamo integralmente la comunicazione ufficiale della Prefettura di Savona riguardante le modifiche alla viabilità legate alla competizione sportiva agonistica podistica denominata “10 KM DI VADO E QUILIANO”, in programma il giorno 9 ottobre  2022.

VISTO l’unito provvedimento della Provincia di Savona  n. 2498 del 16 settembre 2022, con il quale, a seguito dell’istanza presentata dal presidente della Società A.S.D. Podistica Savonese di Quiliano (SV),  è stato autorizzato lo svolgimento della competizione sportiva agonistica podistica denominata “10 KM DI VADO E QUILIANO”, in programma il giorno 9 ottobre  2022, con partenza alle ore 9.30 - a Quiliano, presso lo Stadio F. Chittolina - ed arrivo alle ore 10.45 - a Quiliano, presso lo Stadio F. Chittolina - che interesserà il territorio dei Comuni di Quiliano e Vado Ligure;

DATO ATTO che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dal percorso della gara suindicata, risulta un’estensione chilometrica ricadente nella sola provincia di Savona;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal presidente della suddetta società, nel quale, tra l’altro, viene precisato che il numero dei partecipanti è pari a 450/500 circa;

CONSIDERATO che deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 360 d.P.R. n. 495/1992, segnalando l’inizio e la fine della carovana composta dai concorrenti impegnati nella competizione sportiva, nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di “inizio gara” e “fine gara”;

VISTO il nulla osta rilasciato dall’ANAS con nota prot. n. U.0632272 del 15 settembre 2022;

VISTA la nota prot. n. 0040628 del 27 settembre 2022 con la quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra emarginata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 14210 Rep. 220.18 del 19 settembre 2022, nel quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

CONSIDERATO che i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, giusta previsione dell’art. 9, comma 7 bis, del Codice della Strada, che condizionano la validità dell’autorizzazione allo svolgimento della competizione, sono di competenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.d.S., quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, C.d.S.;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione podistica denominata “10 KM DI VADO E QUILIANO” del 9 OTTOBRE 2022”, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

VISTO l’atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto  conferisce, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità di questa Area, denominata, a decorrere dal 9 aprile 2021, Area II “Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, per effetto del D.M. 5 novembre 2020;

S I   D I S P O N E che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

S I   O R D I N A la sospensione temporanea della circolazione, per il giorno 9 ottobre 2022, dalle ore 9.30 alle ore 10.45, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara podistica agonistica denominata “10 KM DI VADO E QUILIANO”, con partenza e arrivo a Quiliano, presso lo Stadio F. Chittolina, come riprodotto nell’allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.    

La sospensione della circolazione deve avvenire prima del transito del veicolo indicante “inizio gara”, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “fine gara”.

In adesione al parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona, l’Organizzazione deve:

predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

S I   D I S P O N E inoltre, che:

i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio dei concorrenti nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

gli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in parola, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;

gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

l’Organizzazione e gli Agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliarne l’effettuazione;

per quanto attiene agli aspetti concernenti l’igiene e la saluta pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell’attuale quadro normativo in materia.

L’autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

 In conformità alla predetta autorizzazione, gli Organizzatori devono provvedere a segnalare l’effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all’inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento.

Redazione

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