Vittoria per i cittadini di Loano nella battaglia contro l’installazione di una nuova stazione radio base di Iliad. Con la sentenza n. 7480/2025, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di residenti, assistiti dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, ribaltando la decisione del TAR Liguria che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione.
Al centro della vicenda vi era il progetto per l’installazione di un palo di 30 metri in via delle Fornaci, a ridosso delle abitazioni e in un’area ricompresa nel Piano di bacino del Nimbalto (Rio Lanteri, un rio "tombinato" ndr). I cittadini avevano sollevato preoccupazioni legate alla sicurezza idraulica, all’impatto paesaggistico e alla svalutazione delle proprietà, contestando inoltre il mancato coinvolgimento della popolazione nel procedimento autorizzativo.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimazione ad agire dei residenti e dei proprietari della zona, ritenendo che la vicinanza dell’impianto – in alcuni casi a soli 20 metri dalle case – incidesse direttamente sulla qualità della vita e sul godimento delle abitazioni. I giudici hanno inoltre evidenziato che l’autorizzazione, formatasi per silenzio-assenso, era comunque inefficace: il Comune di Loano non aveva convocato la Provincia di Savona alla conferenza dei servizi, nonostante il suo parere fosse obbligatorio in base al Piano di bacino.
Particolarmente rilevante è stata la valutazione sulla natura dell’opera. Secondo la sentenza, l’impianto progettato – con basamento in cemento e pali alti 30 metri – non poteva essere considerato “amovibile”, contrariamente a quanto sostenuto, e pertanto non rientrava tra le opere realizzabili senza il necessario parere provinciale.
Il Consiglio di Stato ha quindi annullato tutti gli atti autorizzativi, bloccando l’installazione dell’antenna. Comune di Loano e Iliad sono stati condannati in solido a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio, quantificate in 6.000 euro.
Sulla vicenda è intervenuto l’avvocato Federico Smerchinich, già legale in un altro caso analogo, quello del ripetitore di via Zurmagli a Boissano: "Analogie con il caso di Boissano? "L'unica, ma importante, è che il piano antenne proviene dalla stessa fonte - ha spiegato - ovviamente cambiano i comuni. È lo stesso testo normativo, semplicemente adattato da un comune all'altro. Come a Boissano, anche a Loano il Comune non lo aveva applicato, come se non esistesse, ma in realtà c'era: erano stati poi i residenti, i cittadini ricorrenti, che avevano fatto l'accesso agli atti che il Comune ha concesso solo una volta che è iniziata la causa".
"La differenza tra i due contenziosi è che il Consiglio di Stato nel caso di Loano si è concentrato più sull'aspetto idrogeologico, una questione diversa. Essendo un Consiglio di Stato che ha riformato la sentenza decidendo nel merito, il giudizio è quindi concluso. L'antenna in questione non ci può stare, in quanto risulta inamovibile. Bisogna capire ora se le amministrazioni con il gestore di telefonia si organizzeranno per spostare la localizzazione altrove o troveranno una soluzione differente".
Nella zona, inoltre, sorgono altre antenne: a questo punto potrebbe essere in dubbio la legittimità anche di quelle. La decisione infatti rappresenta un importante precedente in materia di impianti per la telefonia mobile, riaffermando – spiegano i giudici – che "il diritto di proprietà e la tutela della vivibilità non possono essere sacrificati senza un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti".
Tornando al caso di Boissano, l’avvocato ha aggiunto: "Abbiamo depositato ricorso al Consiglio di Stato, l'appello sulla sentenza di primo grado, contestando la scelta del Tar di disapplicare il piano antenne, dopo aver rilevato che erroneamente la conferenza di servizi non lo avesse applicato. Attendiamo la fissazione dell'Udienza".





