Si è tenuta questa mattina, nell’Aula del Consiglio regionale “Sandro Pertini”, la Seduta Straordinaria dedicata al ventesimo anniversario dell’entrata in vigore dello Statuto della Regione Liguria, avvenuta il 5 maggio 2005.
Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Assemblea legislativa, Stefano Balleari, rievocando la lunga genesi del documento. «Il varo del nuovo Statuto regionale, non più con legge dello Stato, ma con legge regionale, la legge statutaria n. 1 del 3 maggio 2005, fu il compimento di un percorso lungo, partito da lontano e non privo di ostacoli. La “Commissione speciale per lo Statuto e la legge elettorale“ venne appositamente costituita nel luglio del 2000». Balleari ha ricordato come, dopo un intenso lavoro: «Dopo 148 sedute, l’11 febbraio del 2005 la Commissione speciale chiudeva i suoi lavori e il nuovo Statuto regionale - ha sottolineato - iniziava l’iter consiliare in Aula».
Il presidente ha poi evidenziato la natura del testo approvato: «Quello che sarebbe entrato in vigore da lì a pochi mesi era uno Statuto imperniato sul principio di autonomia e sussidiarietà, disegnato sulle specificità di una terra che orgogliosamente rivendicava con forza il suo ruolo e la sua vocazione di “porta dell’Europa sul mondo” e ambiva a darsi gli strumenti giuridici per agire di conseguenza». Balleari ha anche citato la recente deliberazione statutaria che «con la quale si pongono le basi per un nuovo aggiornamento dello Statuto alla luce sia di modifiche discendenti da leggi dello sia in ordine a taluni profili di regolamentazione interna, prima mancanti di disciplina puntuale».
Il presidente ha infine portato i saluti di Antonello Aurigemma, coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative.
L'analisi degli esperti
L’elaborazione del documento è stata illustrata da Giancarlo Rolla, già professore ordinario di Diritto pubblico comparato all’Università di Genova. Rolla ha inquadrato il lavoro nel suo contesto: «Il contesto in cui fu elaborato lo Statuto del 2005 - ha detto - era profondamente diverso dalla prima esperienza statutaria: in questo caso, non si trattava di dare attuazione al Titolo V costituzionale, ma di inserire gli Statuti regionali in una nuova “fase costituente”, avviata con le revisioni costituzionali della legge del 1999 e 2001. La Commissione, infatti, non aveva dinanzi un “pagina bianca” da riempire, ma una legge costituzionale assai dettagliata». Due, in particolare, i vincoli principali: «Due vincoli, in particolare, hanno riguardato la determinazione della forma di governo e i criteri di riparto delle competenze tra i livelli istituzionali». Il professore ha lodato una previsione innovativa: «La disposizione che favoriva il coinvolgimento dei cittadini nella scelta dei candidati per il Consiglio regionale aveva un carattere decisamente innovativo. Si trattava – ha precisato - della anticipazione di un istituto che cercava di contrastare l’iniziale crisi di legittimazione dei partiti, introducendo la partecipazione diretta degli elettori alla scelta dei candidati e si ispirava al modello anglosassone dello “shadow cabinet”, che demandava al Regolamento interno del Consiglio la disciplina delle prerogative spettanti al leader dell’opposizione».
Matteo Cosulich, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Trento, ha approfondito la natura dello Statuto come fonte del diritto: «Lo Statuto regionale, come fonte del diritto, non può essere compiutamente definito solo alla luce della Costituzione, in quanto quest’ultima risulta, sotto alcuni profili, lacunosa e il testo costituzionale, relativamente agli Statuti regionali, viene cesellato dalle diverse pronunce della Corte costituzionale». Lo Statuto è quindi un atto fondamentale: «Lo Statuto regionale rappresenta un atto fondamentale per la Regione, rimesso alla determinazione del Consiglio regionale, che evidenzia così il suo ruolo di rappresentante della comunità regionale nelle sue varie articolazioni. Attraverso lo Statuto, nella disciplina della forma di governo regionale - ha aggiunto - è possibile valorizzare la posizione dell’Assemblea quale luogo di costruttivo confronto fra le forze politiche di maggioranza e di opposizione». Infine, ha suggerito che, disciplinando «l’ambito del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione può contribuire a promuovere la partecipazione dei cittadini».
Lorenzo Cuocolo, professore ordinario di Diritto pubblico comparato all’Università di Genova, si è focalizzato sulla forma di governo. Pur nell'uniformità della forma di governo basata sull'elezione diretta, alcuni Statuti, inclusi quello ligure, «hanno introdotto correttivi per bilanciare i poteri del presidente». Il professore ha citato l'istituto della questione di fiducia, «che è disciplinata in modo particolarizzato dallo Statuto della Liguria» per evitare abusi. Ha poi aggiunto che «forse la tutela delle garanzie, delle prerogative delle opposizioni poteva essere meglio e più profondamente disciplinata». Ciononostante, lo Statuto ligure si distingue: «La Liguria ha inserito nello Statuto numerosi correttivi per valorizzare la posizione del Consiglio regionale che, purtroppo, si muovono in maglie molto strette, tuttavia, comparando l'analisi delle altre Regioni, fanno di questa Assemblea una delle Assemblee che hanno maggiori strumenti per un controllo, ma anche per un dialogo costruttivo con la Giunta regionale».
Enrico Albanesi, professore associato di Diritto costituzionale all’Università di Genova, ha avanzato proposte per il futuro: «Credo che non guasterebbe una disciplina che richieda l’esigenza di una posizione comune e concorde di Giunta e Consiglio rispetto all’Unione europea, magari con una apposita sessione europea». Ha inoltre auspicato una maggiore consultazione attraverso «la pubblicità dei lavori delle commissioni, per esempio attraverso una diretta streaming». Riguardo ai rapporti tra gli organi regionali: «La stella polare sarebbe quella di rispettare i confini dell’articolo 123 della Costituzione, che disciplina i rapporti fra esecutivo e Assemblea legislativa, due istituti che devono e possono trovare lo spazio adeguato».
Al termine della Seduta, il presidente Stefano Balleari, insieme al vicepresidente Roberto Arboscello e al consigliere segretario Angelo Vaccarezza, ha consegnato una targa in ricordo della giornata a ciascuno dei relatori.
Storia dello Statuto di Regione Liguria
Il 5 maggio 2005 è entrato in vigore il nuovo Statuto della Regione Liguria, che sostituisce quello che risaliva al 22 maggio 1971.
Lo Statuto è stato successivamente modificato dalla Legge statutaria n.1 del 5 ottobre 2007, che ha introdotto la definizione, di “Consiglio regionale-Assemblea legislativa” per sottolinearne la piena potestà normativa.
La “carta regionale” è stata nuovamente modificata dalla Legge statutaria n. 1 del 13 del maggio 2013 con cui è stato ridotto il numero massimo dei consiglieri, da 50 a 30, e degli assessori, da 12 a 6, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni nazionali intese a ridurre i costi della politica nelle Regioni. Queste modifiche sono state applicate a partire dalla successiva X Legislatura.
Ulteriori modifiche sono state apportate con la Legge statutaria n.1 del 18 maggio 2015, relativamente al numero dei componenti dell’Ufficio di presidenza che, vista la riduzione dei componenti dell’Assemblea, ha proporzionalmente ridotto da 5 a 3 le unità dell’Ufficio di presidenza. La legge ha stabilito, inoltre, che il numero degli assessori viene calcolato sulla base di un quinto dei componenti del Consiglio, arrotondato all’unità superiore.
Il 16 settembre 2025 sono state approvate a maggioranza ulteriori modifiche dello Statuto che non trovano una applicazione immediata: entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa che modifica lo Statuto, infatti, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'Assemblea Legislativa può chiedere che questa sia sottoposta a referendum popolare. L’eventuale referendum deve svolgersi entro sei mesi dalla richiesta.
Contenuti dello Statuto di Regione Liguria
Il testo attuale è composto da 77 articoli. Le principali novità contenute nel testo attuale, rispetto al precedente, riguardano la scelta della forma di Governo, con elezione diretta del presidente della Giunta, e il rafforzamento dei poteri del Consiglio regionale. Viene inoltre affermato il ruolo dell'opposizione, con l'introduzione del “question time” (interrogazione a risposta immediata su argomenti urgenti). Il testo ribadisce, inoltre, il principio delle Pari opportunità, la volontà della Regione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, il ruolo del Consiglio delle Autonomie locali, delle Autorità di garanzia e il principio della sussidiarietà come metodo nei rapporti con gli enti locali e i privati.
(in allegato il testo completo)
La Regione in cifre
Negli ultimi vent’anni, dal 3 maggio 2005 al 3 maggio 2025, fra la VIII e XII legislatura (tutt’ora in corso) la Regione ha approvato complessivamente 4 leggi statutarie, 702 leggi regionali e 78 regolamenti regionali. Il 2009 è stato l’anno in cui è stato promulgato il maggior numero di leggi regionali, pari a 67.
Su 702 leggi, 70 sono state impugnate dal Governo.
Dalla nascita della Regione, nel 1970, al 3 maggio 2025, sono state promulgate 2243 leggi regionali e 4 leggi statutarie, e sono stati complessivamente emanati 167 regolamenti regionali.
Le leggi regionali abrogate dal 1970 fino al 3 maggio 2025 sono 1081 delle quali 531 sono state abrogate attraverso le leggi di semplificazione dell’ordinamento. Quattro leggi regionali sono state dichiarate dalla Corte Costituzionali illegittime.






