Attualità - 28 novembre 2025, 08:00

Parcheggi pagamento Varazze, il Comune verso l'affidamento a terzi con una durata biennale: poi il progetto con Tpl Linea

La risposta dell'amministrazione varazzina dopo le determinazioni del Tar che aveva accolto il ricorso di Gestopark

Parcheggi pagamento Varazze, il Comune verso l'affidamento a terzi con una durata biennale: poi il progetto con Tpl Linea

Un affidamento a terzi tramite una procedura ad evidenza pubblica con l'appalto di durata biennale e al termine del periodo del contratto, spazio alla rivalutazione del progetto di gestione integrata della mobilità con TPL Linea in house.

Questa la decisione del Comune di Varazze proposta in consiglio comunale ieri sera in merito alla gestione dei parcheggi a pagamento sul territorio comunale riuscendo così di riuscire ad ottemperare alle determinazioni del TAR Liguria.

Tribunale Amministrativo Regionale ligure infatti aveva accolto nuovamente lo scorso ottobre il ricorso della Gestopark di Albissola Marina contro il Comune per la gestione dei parchimetri.

Dopo l'accoglimento dello scorso marzo contro l'affidamento alla ditta di Padova Abaco Srl fino al prossimo 30 giugno 2025 annullando di fatto la determinazione del 6 febbraio 2025, adottata dal Comandante di allora della Polizia Locale Mauro Di Gregorio, dichiarando l’inefficacia del contratto stipulato con la stessa, il Comune aveva comunque affidato direttamente alla ditta Fidelitas S.p.a. il servizio di prelievo, contazione e riversamento degli incassi e alla Flowbird Italia s.r.l. i parcometri. Con un nuovo affidamento diretto poi il 2 settembre il servizio di prelievo, contazione e riversamento era passato in mano alla Coin Service S.p.a.

Per questo Gestopark aveva presentato un nuovo ricorso in quanto era stata disattesa la sentenza dello scorso marzo.  Nella sentenza di 7 mesi fa il Tar aveva contestato una violazione dell’articolo 14 del decreto legilastivo del 31 marzo 2023, per superamento dei limiti entro i quali è consentito l’affidamento diretto. Nella stessa pronuncia il Tribunale aveva disposto la parziale efficacia del contratto fino al 15 aprile 2025, in ragione delle esigenze manifestate dal Comune, relative, tra l’altro, alla necessità di disporre di tempo per effettuare le valutazioni circa l’eventuale affidamento in house del servizio (a Tpl Linea. ndr).  La ricorrente Gesto Park aveva poi dedotto che l’Amministrazione non si era ancora determinata sul modulo di gestione del servizio, essendosi limitata alla nomina di un consulente esterno.

Il Comune, si era costituito poi in giudizio contestando la fondatezza del ricorso; aveva dedotto in particolare che il termine del 15 maggio 2025 è quello individuato nella sentenza per la cessazione di efficacia dell’affidamento disposto con il provvedimento annullato e non può essere inteso come termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto determinarsi sulle modalità di affidamento.

"E' evidente che, sulla base del tempo trascorso (anche considerato che la delibera di Giunta risale al novembre del 2024) e del successivo operato dell’Amministrazione, che ha disposto ulteriori affidamenti diretti, si può affermare che è stato sostanzialmente disatteso l’effetto conformativo discendente dalla pronuncia. Inoltre, non sono state addotte ragioni circostanziate a fondamento del ritardo; in ogni caso, anche laddove queste siano oggettivamente esistenti, anziché procedere ad una sequela di affidamenti diretti, il Comune avrebbe potuto indire una gara per la copertura del servizio durante il tempo reputato necessario per l’avviamento della gestione in house - veniva spiegato nella sentenza del Tar dal presidente Giuseppe Caruso, il primo referendario Liliana Felleti e  Nicola Pistilli, referendario, estensore - Alla luce di quanto esposto, deve essere ordinato al Comune di determinarsi con provvedimento espresso in ordine alle modalità di affidamento dei servizi relativi alla gestione dei parcheggi a pagamento entro quarantacinque giorni dalla comunicazione o, se anteriore dalla notificazione del presente provvedimento".

In caso di ulteriore inerzia il Tar aveva poi nominato un commissario ad acta nella persona del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, con facoltà di delega a un ufficiale o a un dirigente della stessa struttura, "il quale si sostituirà all’Amministrazione inadempiente, adottando tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato, entro l’ulteriore termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente".

Il Comune era stato inoltre condannato al pagamento di un’ulteriore somma di denaro che si determina nella misura di 30 euro per ogni giorno di ritardo e alla refusione delle spese di lite, per una cifra complessiva di 2500 euro. 

LA CRONISTORIA

Dal novembre del 2024 era scattata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Varazze finalizzata proprio ad un eventuale affidamento “in house” del servizio di gestione della sosta con parcheggi regolamentati a tariffa. 

Era stato dato mandato all'ex comandante della polizia locale Mauro Di Gregorio che in caso di esito positivo della rigognizione, avrebbe potuto procedere all’istruttoria della necessaria documentazione, che poi sarebbe stata sottoposta alla giunta per la successiva approvazione del Consiglio Comunale. In questo momento però per ovviare alla criticità è stata scelta la linea dell'affidamento provvisorio in attesa di andare verso la gestione in house.

L'amministrazione nell'aprile del 2023 non aveva rinnovato per altri due anni il contratto proprio a Gestopark di Albissola, la quale aveva gestito per 5 anni la sosta degli stalli regolamentati a tariffa.

Un articolo del contratto che era stato siglato con l'azienda prevedeva, a favore del comune varazzino, l'opzione di un eventuale rinnovo contrattuale per un periodo di ulteriori due anni a decorrere dalla sua cessazione ma con una pec avevano comunicato ai concessionari uscenti che, a seguito di una puntuale e specifica disamina da parte degli uffici comunali dei documenti contrattuali e della corrispondenza intercorsa, non avrebbero prolungato il rapporto.

Dall'aprile del 2023 poi era stato conferito il mandato a Di Gregorio di attivarsi per assicurare la continuità del servizio con lo scopo di acquisire dati e valutazioni per l’adozione di nuovi modelli gestionali delle aree di sosta regolamentate a tariffa, finalizzate all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento.

A seguito di un periodo di affidamento del servizio all'azienda Sct Group da maggio 2023 al 31 gennaio 2024, Gestopark aveva fatto ricorso al Tar chiedendo l'annullamento. 

Il Tribunale amministrativo gli aveva dato ragione annullando la procedura di gara ma comunque il Comune, che aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato (che aveva rigettato anche l'Appello al Comune), aveva prorogato la gestione dei parchimetri a Sct fino alla fine dell'aprile del 2024. Alla scadenza poi si era verificato un nuovo affidamento alla ditta Flowbird Italia Srl e ai Vigili dell'Ordine.

Successivamente i contratti erano conclusi in attesa di trovare una soluzione "in house" (tramite la partecipata comunale Tpl Linea) e  il Comune aveva optato nuovamente per una concessione provvisoria.

Dal contratto con Abaco Srl però erano rimaste escluse le attività complementari di supporto alla gestione dei parcheggi a pagamento, come la manutenzione straordinaria e la riparazione delle apparecchiature oltre all’attivazione degli abbonamenti alle piattaforme digitali necessarie al funzionamento dei parcometri stessi.

Per questo era stato affidato l'incarico all'azienda Flowbird Italia Srl, casa costruttrice dei parcometri presenti sul territorio comunale che si è resa disponibile a svolgere i servizi previsti e, in particolare quello di sviluppo ed erogazione di servizi, gestione carte bancarie e telefonia, manutenzione/riparazione dei 17 parcometri presenti sul territorio comunale sino al 30 giugno con la possibilità di proroga.

Il Tar della Liguria poi lo scorso marzo aveva accolto il ricorso della Gestopark contro l'affidamento alla ditta di Padova Abaco Srl fino al prossimo 30 giugno 2025 sulla gestione dei parchimetri.

Il Tribunale amministrativo regionale aveva infatti accolto il ricorso in parte e aveva annullato la determinazione del 6 febbraio 2025, adottata dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Varazze dichiarando l’inefficacia del contratto stipulato con la ditta.

Gestopark nel ricorso aveva articolato diverse censure: dalla "violazione della competenza della Giunta in merito alla decisione circa la modalità di affidamento del servizio; la violazione degli articoli 14, comma 4 e 6, 48, comma 1 e 2 e 50, comma 1, lettera a) ed e) del decreto legislativo. 31 marzo 2023, numero 36, per superamento dei limiti entro i quali è consentito l’affidamento diretto; violazione del principio di rotazione di cui all’articolo 49 del d.lgs. numero 36 del 2023, anche perché la società Abaco ha acquisito interamente la società S.C.T".

Il Comune che si era costituito in giudizio "ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera di Giunta del 7 novembre 2024, numero 114 e, per il resto, ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa, rappresentando esigenze cautelari di segno opposto".

Sull'eccezione di inammissibilità il Collegio del Tar, "ha dedotto la mancata impugnazione della delibera di Giunta numero 114 del 2024. L’eccezione è priva di pregio, in quando dal suddetto atto di indirizzo non si evince alcuna volontà dell’organo politico di vincolare il dirigente al ricorso al modello dell’affidamento diretto; anzi, ivi si legge che, premessa l’opportunità di «vagliare tutti i possibili modelli gestionali disponibili per la gestione del servizio, tra cui l’affidamento “in house” a società partecipate dal Comune di Varazze, la ricognizione dovrà essere effettuata dal Comando di Polizia locale coadiuvato, ove necessario, dall’ufficio Gare contratti dell’Ente, tenendo conto di una tempistica che dovrà comunque concretizzarsi in un nuovo affidamento prima dell’approssimarsi della stagione primaverile".

Il Tar però aveva disposto che la determinazione n. 4 del 6 febbraio 2025 "è illegittima e deve essere annullata; gli ulteriori motivi di ricorso possono essere assorbiti. Trattandosi di affidamento diretto fuori dai casi consentiti dalla legge, ai sensi dell’articolo 121 c.p.a. deve essere dichiarata l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato con la controinteressata (Abaco Srl. ndr) ; tuttavia, in considerazione del tempo necessario per lo svolgimento di una nuova procedura e delle esigenze manifestate dall’Amministrazione, legate all’avvicendarsi delle imminenti festività civili e religiose tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, il Collegio, ravvisate le condizioni di cui all’articolo 121, comma 3 c.p.a., reputa opportuno disporre che l’attuale contratto cesserà i propri effetti all’atto dell’individuazione dell’aggiudicatario della gara o comunque del soggetto affidatario in base al modello che il Comune riterrà di seguire - esempio: affidamento in house –, fissando in ogni caso, come termine massimo di efficacia dell’affidamento in corso, la data del 15 maggio 2025. La domanda di subentro formulata dalla ricorrente (Gesto Park. ndr) non può essere accolta, in quanto l’annullamento dell’affidamento diretto comporta l’obbligo di una procedura comparativa nel caso in cui il Comune si determini per il ricorso al mercato, ai sensi dell’articolo 122 c.p.a. Deve essere altresì respinta la domanda risarcitoria".

Luciano Parodi

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