Rigettato l’appello proposto da Siram S.p.A., confermando integralmente la precedente decisione del Tar della Liguria che aveva accolto il ricorso della società O.C.Clim S.r.l.
Questa la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, pubblicata lo scorso 18 febbraio, sul contenzioso legato alla gestione e alla manutenzione degli impianti termici comunali di Savona.
L'organo della giustizia amministrativa, con richiami, peraltro, alla giurisprudenza della Corte europea di Giustizia, ha ritenuto infondati tutti i motivi di gravame sollevati in secondo grado, condividendo le valutazioni del Tar sull’illegittimità del provvedimento con cui il Comune di Savona aveva revocato l’aggiudicazione originariamente disposta in favore di O.C.Clim.
I Giudici amministrativi del Tribunale Amministrativo Ligure lo scorso luglio 2025 avevano annullato il contratto di gestione stipulato dal Comune di Savona con la società Siram S.p.a. e, in accoglimento del ricorso, avevano disposto il subentro di OC.Clim S.r.l. nello stesso contratto.
Alla società savonese, infatti, in un primo momento era stato affidato l’appalto per la gestione degli impianti comunali per la durata di ventiquattro mesi e per un importo di 155mila 202 euro oltre iva.
Però in seguito all’istanza al Tar della società Siram S.p.a. (come seconda classificata non aggiudicataria), il Comune di Savona, dopo aver sospeso la stipula del contratto con O.C.Clim aveva avviato una verifica approfondita dell'offerta, richiedendo giustificazioni sulla sostenibilità economica (relazione fornita dalla società), con il Responsabile Unico del Procedimento che aveva poi revocato l’affidamento, sostenendo che l’offerta presentata sarebbe apparsa “anomala” in quanto riportante costi di manodopera troppo bassi.
Per garantire la continuità del servizio durante le procedure di revoca, O.C.Clim aveva continuato a svolgere la manutenzione degli impianti fino a gennaio 2025.
"Nella sentenza di ieri in particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come la disciplina di gara presentasse profili di ambiguità nella formulazione relativa ai costi della manodopera, tali da non poter giustificare un giudizio di anomalia dell’offerta a carico della società aggiudicataria - spiega l'avvocato difensore di O.C.Clim Giambattista Petrella - Secondo i giudici, l’apparente discrasia nell’indicazione dei costi era riconducibile alla non chiara formulazione della lex specialis, con la conseguenza che eventuali incertezze interpretative non potevano essere poste a carico dell’operatore economico. È stato inoltre escluso che vi fosse un reale scostamento anomalo rispetto ai costi della manodopera del precedente affidamento, risultando anzi che l’importo indicato da O.C.Clim S.r.l. fosse in linea con l’andamento degli aumenti intervenuti nel periodo di riferimento".
"Il Consiglio di Stato ha altresì confermato che, nel caso di specie, non residuavano ulteriori margini di discrezionalità in capo all’Amministrazione, ritenendo quindi corretta la pronuncia del T.A.R. che aveva disposto il subentro della società nel servizio" continua il legale.
Con il rigetto dell’appello, la sentenza di primo grado diventa così definitiva. Siram S.p.A. è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
"La vicenda giudiziaria si conclude quindi con la piena conferma della legittimità dell’offerta presentata dalla società savonese" conclude l'avvocato Petrella.
Il Comune di Savona, come parte soccombente al Tar, oltre a riassegnare l’incarico a OC.CLIM, dovrà ora rimborsare il costo del contributo unificato affrontato per introdurre il giudizio amministrativo.





