Attualità - 21 luglio 2026, 16:30

I viadotti autostradali sopra le strade comunali pagano il canone: il Tar Liguria dà ragione al Comune contro Aspi

"Una sentenza della Cassazione prevede l’obbligo degli occupanti le aree pubbliche di pagare un corrispettivo all’ente pubblico anche con occupazione abusiva e a prescindere dal rilascio del titolo”

I viadotti autostradali sopra le strade comunali pagano il canone: il Tar Liguria dà ragione al Comune contro Aspi

Una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria - Sezione Prima, respinge il ricorso presentato da Autostrade per l’Italia (Aspi) contro il Comune di Savona. Al centro della complessa battaglia legale vi è il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (Cup, ex Cosap/Tosap) per gli anni 2021 e 2022, richiesto dall'amministrazione comunale per i punti in cui l'autostrada A10 Genova-Savona interseca le strade del territorio comunale attraverso pontoni o viadotti. 

La vicenda assume particolare rilievo anche alla luce di una precedente sentenza del Tar Liguria, che aveva invece accolto un ricorso di Autostrade per l'Italia contro il Comune relativo alla richiesta di pagamento della Cosap per i 17 viadotti dell'A10 presenti sul territorio comunale, per gli anni 2018, 2019 e 2020. In quel caso i giudici avevano stabilito che la concessione ministeriale di Aspi costituiva un titolo sufficiente a legittimare l'occupazione del suolo. 

La nuova pronuncia del Tar, che riguarda invece il Canone Unico Patrimoniale per il biennio 2021-2022 e richiama il più recente orientamento della Corte di Cassazione, sembra segnare un cambio di indirizzo giurisprudenziale, anche se lascia alla giustizia tributaria il compito di definire l'entità del canone dovuto; dal gennaio 2021 la Cosap, come tributo, non esista più in quanto inglobata nel Cup.

La vicenda ha avuto inizio quando Palazzo Sisto, applicando il proprio "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale", ha sanzionato Aspi per "occupazione abusiva di suolo pubblico". Secondo il Comune, la società concessionaria non aveva mai richiesto la necessaria concessione per gli attraversamenti aerei delle strade comunali effettuati tramite i propri viadotti, configurando così un'occupazione "di fatto" del soprassuolo. 

Dal canto suo, Autostrade per l’Italia ha impugnato i provvedimenti sollevando ben dodici motivi di ricorso. La società ha sostenuto che l'infrastruttura autostradale era stata autorizzata e realizzata da decenni in forza di leggi dello Stato e di una specifica concessione ministeriale del 1997, escludendo quindi la sussistenza di un'occupazione abusiva o l'obbligo di sottostare ai regolamenti comunali sui canoni. 

I giudici del Tar Liguria hanno parzialmente dichiarato inammissibile il ricorso (declinando la giurisdizione a favore del giudice tributario per gli aspetti strettamente legati alla quantificazione del canone) e per il resto lo hanno rigettato nel merito, confermando la legittimità della posizione del Comune. 

Per giungere a questa conclusione, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che l’occupazione dello spazio sovrastante le strade comunali o provinciali tramite manufatti autostradali, come i cavalcavia, è soggetta a tassazione se posta in essere da un soggetto privato concessionario (come Aspi) e non direttamente dallo Stato. 

La sentenza chiarisce infatti due punti cardine. Uno riguarda la proprietà delle strade. Anche se la rete autostradale è stata approvata con provvedimenti statali, questo non ha comportato il trasferimento automatico allo Stato della proprietà delle strade comunali sottostanti, che continuano a fare parte del demanio dell'ente locale. Il secondo riguarda l’occupazione di fatto: L'obbligo di pagamento scatta per il solo fatto che un bene pubblico comunale sia occupato da un soggetto terzo rispetto all'ente proprietario, a prescindere dal fatto che tale occupazione trovi il proprio fondamento originario nella legge o sia considerata legittima. 

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Aurora Lento e dai referendari Calogero Commandatore e Giuseppe Licitra, ha dunque respinto le tesi della concessionaria autostradale. Considerata la complessità della materia e la novità delle questioni interpretative legate all'introduzione del nuovo Canone Unico Patrimoniale, il Tribunale ha comunque deciso di compensare interamente le spese di lite tra le parti. Una pronuncia che stabilisce un principio importante per i bilanci dei Comuni attraversati dalle grandi arterie autostradali gestite in concessione. 

"I giudici del Tar in questo caso – commenta l'assessora Barbara Pasquali - hanno ritenuto inammissibile il ricorso in quanto il Rribunale amministrativo non è competente. Ha individuato la commissione tributaria come giudice competente in materia di canone unico patrimoniale. Attendiamo, a questo punto, le mosse di Autostrade che potrà impugnare davanti al Consiglio di Stato la sentenza oppure decidere di adire la Commissione Tributaria provinciale. Nel corpo della motivazione, il Tar fa proprio l’orientamento della Cassazione che, in una recente sentenza delle Sezioni Unite n.12225/2026, prevede l’obbligo degli occupanti le aree pubbliche di pagare un corrispettivo all’ente pubblico anche in caso di occupazione abusiva e, comunque, a prescindere dal rilascio del titolo”.

Elena Romanato

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