Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da Gestopark contro l'affidamento in house a Tpl Linea del servizio di gestione dei parcheggi automatizzati e dei parchimetri in città. La sentenza, pronunciata dalla Prima Sezione del Tar, chiude almeno sul piano amministrativo il contenzioso nato dopo la decisione dell'amministrazione comunale di affidare direttamente il servizio alla società partecipata.
Il ricorso riguardava la deliberazione del Consiglio comunale del 31 luglio 2025 con cui Palazzo Sisto aveva disposto l'affidamento decennale del servizio a Tpl Linea, oltre ai successivi atti della Giunta comunale che avevano approvato il contratto di servizio e tutta la documentazione tecnica ed economica collegata all'operazione. Gestopark chiedeva l'annullamento dell'intera procedura, contestando la scelta dell'amministrazione di ricorrere al modello dell'in house providing.
Gestopark sosteneva principalmente due motivi di illegittimità: da un lato la presunta assenza del requisito del cosiddetto "controllo analogo", necessario per poter affidare direttamente un servizio a una società partecipata; dall'altro una motivazione ritenuta insufficiente e non corretta da parte del Comune nella decisione di non ricorrere a una gara pubblica. Comune e Tpl Linea si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente la sua tardività.
Il Tar ha accolto proprio questa eccezione, senza entrare nel merito delle contestazioni formulate da Gestopark.
I giudici amministrativi hanno infatti ricordato che l'affidamento in house rientra nell'ambito delle procedure disciplinate dal rito speciale previsto dall'articolo 120 del Codice del processo amministrativo. Per questo motivo il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro trenta giorni dalla pubblicazione degli atti impugnati.
Nel caso specifico, la delibera del Consiglio comunale era stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 1° al 16 agosto 2025, mentre quella della Giunta dall'11 al 26 agosto dello stesso anno. Il ricorso è invece stato notificato soltanto il 28 ottobre 2025 e, anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini, è stato ritenuto fuori tempo massimo.
La sentenza affronta anche la tesi sostenuta da Gestopark, secondo cui il termine speciale di trenta giorni non sarebbe stato applicabile perché l'affidamento era disciplinato dal decreto legislativo sui servizi pubblici locali e non dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il Tar ha respinto questa interpretazione, osservando che il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 120 del Codice del processo amministrativo riguarda espressamente anche gli affidamenti in house e che sarebbe irragionevole distinguere i termini di impugnazione a seconda della natura del servizio affidato. Secondo o giudici amministrativi, l'interesse dell'operatore economico resta infatti identico: contestare la scelta dell'amministrazione di sottrarre il servizio al confronto concorrenziale mediante gara pubblica.
I giudici hanno inoltre escluso che potesse essere riconosciuto un "errore scusabile", evidenziando come non vi fossero impedimenti oggettivi alla tempestiva proposizione del ricorso e come l'orientamento giurisprudenziale sull'applicazione del rito speciale agli affidamenti in house fosse ormai consolidato.
La declaratoria di irricevibilità ha quindi impedito al Tar di esaminare nel merito tutte le altre questioni sollevate dalla società ricorrente. La sentenza conclude dichiarando il ricorso irricevibile per tardività e condanna Gestopark al pagamento delle spese di giudizio, di 3 mila euro a favore del Comune di Savona e in altri 3 mila euro a favore di Tpl Linea, oltre agli accessori di legge.





