Anche il personale sanitario impiegato in turni di lavoro superiori alle sei ore ha pieno diritto al servizio mensa o, in alternativa, all'erogazione del buono pasto sostitutivo. Lo ha stabilito con chiarezza la Sezione Lavoro del Tribunale di Savona, giudice Laura Serra, che ha accolto il ricorso promosso da cinque infermieri ed operatori socio-sanitari (OSS) in servizio presso gli ospedali "San Paolo" di Savona e "Santa Corona" di Pietra Ligure.
La vicenda giudiziaria nasce dal mancato riconoscimento dei ticket per le giornate in cui i dipendenti, impegnati in turnazioni continuative, non avevano potuto accedere alle strutture di ristorazione aziendali negli orari di apertura. L'Azienda Sociosanitaria Ligure (ASL 2) si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese: secondo la difesa dell'ente, la contrattazione collettiva avrebbe limitato la sosta pranzo al solo personale non turnista, mentre il disagio dei turnisti sarebbe già stato compensato dalle indennità specifiche. L'Azienda aveva inoltre eccepito la prescrizione quinquennale sui crediti richiesti.
Il giudice del lavoro ha tuttavia respinto le argomentazioni dell'ASL 2, riallineandosi al consolidato orientamento della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello di Genova. Nella decisione viene evidenziato come la fruizione del pasto e la relativa pausa abbiano una natura prevalentemente assistenziale e non retributiva, essendo diretta tutela della salute e del benessere psicofisico del lavoratore. Di conseguenza, il diritto scatta automaticamente al superamento delle sei ore di prestazione continuativa, a prescindere dall'articolazione in turni dell'orario di lavoro. Trattandosi di un'azione risarcitoria da inadempimento contrattuale per violazione dell'obbligo di tutela della salute il Tribunale ha applicato la prescrizione decennale anziché quella quinquennale.
"Questa sentenza è importante ed è una causa pilota che riguarda una situazione diffusa sul territorio nazionale – dichiara Gabriele Bertocchio di Fp Cisl Liguria – perché certifica quello che diciamo da anni e riconosce il valore dei buoni pasto retroattivi di dieci anni. Il caso dei buoni pasto riguarda tutti i turnisti, anche se a ricorrere al Tribunale sono stati 5 lavoratori. Vorremmo che ATS prendesse in mano la situazione e da oggi in vanati riconosce questo diritto perché altrimenti ci costringerebbe a ricorrere alla Corte dei Conti per danno erariale".
"La parte interessante della causa – aggiunge Davide Sacchini di Fp Cisl – riguarda i turnisti che lavorano in orario in cui la mensa è chiusa ma il giudice va oltre. E dice che ,se il lavoratore per ragioni organizzative del turno o per continuità del servizio non possa accedere alla mensa, l'azienda è comunque tenuta a garantire la prestazione assistenziale attraverso un mezzo sostitutivo, cioè il buono pasto o il relativo risarcimento se non erogato".
"Come linea difensiva – spiega Alessio Lanteri di Fp Cisl Imperia – l'azienda ha sostenuto che la pausa e mensa siano la stessa cosa; cosa sui cui il giudice ha dato ragione a noi; infatti pausa e mensa sono legati a due diversi contratti
ASL 2 e la giurisprudenza di parte pubblica sostenevano che la pausa di 30 minuti non spettasse ai turnisti proprio perché la loro presenza in reparto deve essere continuativa e non si possono abbandonare i malati. Il giudice (richiamando un'ordinanza chiave della Corte di Cassazione, la n. 23370/2025) specifica che l'obbligo di garantire l'assistenza ai pazienti non fa venire meno l'obbligo dell'azienda di garantire la pausa ai lavoratori. È compito dell'organizzazione sanitaria calibrare i turni e gli orari in modo che il personale possa godere della pausa a rotazione senza lasciare privi di cura i ricoverati.
Il diritto al servizio mensa, o al buono pasto, per il giudice non nasce dal fatto che la pausa sia lunga 10 o 30 minuti, né da come il turno è distribuito nella giornata. Il diritto scatta automaticamente per il solo fatto di aver svolto una prestazione lavorativa continuativa superiore alle 6 ore. Superate le 6 ore, la legge e i contratti collettivi prevedono obbligatoriamente un intervallo per il recupero psicofisico e la consumazione del pasto.
Siccome nei due ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure la mensa ha orari di apertura fissi -12:00 – 15:00 - per molti turni (ad esempio quelli serali o notturni, o i turni diurni in cui la pausa non coincideva con gli orari della mensa) era oggettivamente impossibile usufruire del servizio. Il giudice stabilisce che, laddove il lavoratore per ragioni organizzative del turno o per continuità del servizio non possa accedere alla mensa, l'azienda è comunque tenuta a garantire la prestazione assistenziale attraverso un mezzo sostitutivo, cioè il buono pasto (o il relativo risarcimento se non erogato).
Il giudice affronta anche il caso specifico del dipendente che in alcune occasioni ha consumato il pasto tramite il vassoio consegnato direttamente in reparto. La sentenza chiarisce che consumare il vassoio al volo sul posto di lavoro non equivale a fruire del "servizio mensa" in senso proprio (che richiede una vera pausa svestita dal lavoro). Anzi, conferma che il lavoratore non ha potuto staccare per ragioni di servizio e ha quindi pieno diritto a ricevere il buono pasto sostitutivo
All'esito dei conteggi, la ASL 2 è stata condannata a risarcire i lavoratori con importi compresi tra i 3.364 euro e i 6.551 euro a testa (pari a un indennizzo di 4,128 euro per ogni buono pasto non erogato da 5,16 euro, calcolato al netto della quota di compartecipazione), oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria. L'azienda sanitaria dovrà inoltre farsi carico integralmente delle spese di consulenza tecnica e delle spese legali di giudizio, liquidate in oltre 5.200 euro.





