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Attualità | 23 novembre 2018, 08:00

Residence "Il Gabbiano" a Varigotti, il Tar si pronuncia: si può trasformare in appartamenti

La struttura era annessa all’Hotel “Al Saraceno” e il comune di Finale voleva far valere il vincolo alberghiero

Residence "Il Gabbiano" a Varigotti, il Tar si pronuncia: si può trasformare in appartamenti

Arriva la sentenza del Tar con la quale si conferma che la residenza turistica alberghiera “Il Gabbiano” di Varigotti, annessa all’Hotel “Al Saraceno”, potrà cambiare destinazione d’uso da Rta a residenziale.

In pratica il Tar ha dato ragione ai privati che chiedevano nel 2017 il cambio di destinazione d’uso per quella parte di immobile e che il comune di Finale non aveva concesso.

In sostanza, i ricorrenti sostengono che il vincolo di destinazione cui fa riferimento l’Amministrazione riguarderebbe esclusivamente le strutture di nuova realizzazione e, pertanto, non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di R.T.A. preesistente alla legge istitutiva del vincolo medesimo.

Specificano i giudici della prima sezione del Tar: “La struttura in questione, pertanto, presentava già nel 2001 i caratteri oggettivi richiesti dal legislatore regionale per le residenze turistico-alberghiere (almeno sette camere con cucina o posto-cottura), sicché non può convenirsi con la tesi che colloca la “nascita” della R.T.A. in un momento successivo all’entrata in vigore della l.r. n. 2/2008.

Peraltro, è vero che l’art. 6, comma 1, della l.r. Liguria 4 marzo 1982, n. 11, ammetteva la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura anche all’interno degli alberghi di tipo tradizionale, ma nel limite del 15% della capacità ricettiva complessiva dell’esercizio che, nel caso di specie, risultava ampiamente superato.

Quest’ultimo elemento concorre a dimostrare l’infondatezza della tesi comunale che qualifica la R.T.A. in questione come parte non autonoma del complesso alberghiero.

Tale tesi non appare corretta neppure sotto il profilo funzionale in quanto, fin dal 1998, la R.T.A. si era dotata di un regolamento che ne prevedeva la gestione autonoma rispetto all’albergo.

In definitiva, il provvedimento impugnato in principalità è illegittimo in quanto fondato sull’erroneo presupposto che colloca la realizzazione della R.T.A. in epoca successiva all’entrata in vigore della disciplina vincolistica". 

Mara Cacace

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