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Pronto condominio | 25 marzo 2024, 07:00

Riscaldamento in condominio: il consumo volontario vale almeno il 50%

Per i consumi involontari, in larga parte dispersioni di calore, decide l’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno i 333 millesimi del valore complessivo dell’edificio

Riscaldamento in condominio: il consumo volontario vale almeno il 50%

Il decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” ha modificato l’articolo 9, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 102/2014, stabilendo che per la suddivisione delle spese di riscaldamento centralizzato in condominio non è più obbligatorio rifarsi alla norma tecnica Uni 10200 prevedendo, al contempo, che l’importo complessivo vada suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica, misurati attraverso sottocontatori o ripartitori. Per ripartire gli importi rimanenti, ossia i consumi involontari (si tratta soprattutto delle dispersioni di calore dell’impianto) l’assemblea condominiale può deliberare il criterio che ritiene più opportuno: millesimi di proprietà o “di riscaldamento”, metri quadri o metri cubi utili, potenze termiche installate. Nulla vieta, inoltre, di continuare a utilizzare la Uni 10200. L’importante è che la quota del consumo involontario non sia superiore al 50% dei consumi complessivi.

Le novità introdotte dal dlgs 73/2020 segnano una netta rottura con il passato. La Uni 10200 suddivideva, infatti, i consumi involontari in base ai millesimi di riscaldamento calcolati da un tecnico abilitato, che tenevano conto del fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari, mentre adesso è l’assemblea a decidere, seppure entro il limite minimo del 50% da attribuire ai prelievi volontari, la percentuale della quota di consumo involontario. Per procedere in assemblea occorrono i 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti (articolo 1136, comma 3, del Codice civile).

A completare il quadro è la guida realizzata da Enea - l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – che spiega come ciascun criterio abbia i suoi pro e i suoi contro e molto dipenda dalla tipologia di edificio. Così, ad esempio, il metodo dei millesimi di superficie è il più semplice mentre che tiene conto dei millesimi di potenza installata è utile se nelle singole unità immobiliari sono presenti radiatori con potenze tra loro diverse a parità di superfici. E ancora, il metodo dei millesimi di fabbisogno è da preferire se gli appartamenti presentano fabbisogni molto diversi a parità di superficie. 

In collaborazione con Confappi-Fna Federamministratori

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