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Politica | 25 ottobre 2020, 11:22

Covid, il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm: stretta su bar e ristoranti, cinema, palestre e luoghi pubblici

Ecco cosa cambierà dal 26 ottobre al 24 novembre

Covid, il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm: stretta su bar e ristoranti, cinema, palestre e luoghi pubblici

Bar e ristoranti chiusi dalle 18, stop a cinema, teatri, casinò, palestre e piscine: il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le nuove misure restrittive per contrastare il diffondersi del covid; il provvedimento ha validità dal 26 ottobre al 24 novembre. Di seguito i passaggi chiave inseriti nel nuovo Dpcm.

MASCHERINE E DISTANZA  - Bisognerà obbligatoriamente avere sempre con se dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  Oltre a questo rimane in vigore l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

LUOGHI PUBBLICI - Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 

SPOSTAMENTI - È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

SPORT E ATTIVITÀ FISICA - E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE - Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti.  Sono vietati gli sport da contatto salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base e amatoriale.

PALESTRE E PISCINE - Sono sospese le attività di palestre, piscine, impianti nei comprensori sciistici, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

STOP A: sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò, teatri, cinema, sale da concerto e spazi per spettacoli all’aperto, discoteche, sale sa ballo. 

MANIFESTAZIONI - Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico. Sono vietate sagre, fiere ed eventi analoghi. Sospesi convegni congressi e altri eventi similari. 

CHIESA - L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

SCUOLA - L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.  Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

NEGOZI - Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

BAR E RISTORANTI - Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese dalle 18 fino alle 5; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le 18, è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico consumo al tavolo; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto nonché fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Redazione

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