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Attualità | 02 aprile 2021, 10:35

Provincia di Savona in zona rossa: ecco cosa sarà consentito e vietato

Sarà in vigore dalla giornata odierna, venerdì 2, fino a domenica 11 aprile

Provincia di Savona in zona rossa: ecco cosa sarà consentito e vietato

Zona rossa, che cosa cambierà? Le restrizioni saranno attive dal 2 all'11 aprile, quindi con un prolungamento di alcuni giorni rispetto a quanto previsto dal Governo. 

Che cosa si potrà e non si potrà fare nei prossimi giorni:

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 23 (vedi in foto allegata). La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. 

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; - dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza. Sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Redazione

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