L’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 dispone che le società, comprese le società semplici agricole, le società semplici, le società di capitali e di persone, le società cooperative, le società in liquidazione, le società esterne che hanno in Italia una o più sedi secondarie, devono comunicare al Registro imprese, il loro indirizzo di posta elettronica certificata. Per le società di nuova costituzione la PEC è immediatamente obbligatoria e dovrà essere comunicata contestualmente alla richiesta di iscrizione della società nel Registro Imprese, mentre per le società già costituite al 29.11.2008 la PEC dovrà essere comunicata al Registro Imprese entro e non oltre il 29.11.2011.
La posta certificata (PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard, a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione, con un’efficacia giuridica del tutto equivalente alla tradizionale raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno o alla notificazione nel caso in cui la stessa sia consentita tramite servizio postale.
Per maggiori informazioni rivolgersi alle Camere di Commercio – Registro Imprese ed Associazioni di Categoria presenti sul territorio.














