Si comunica che in data odierna si è tenuta presso questo Ufficio una riunione della Conferenza provinciale permanente, presieduta dal Prefetto Gerardina Basilicata avente per oggetto l’Arbitro Bancario Finanziario.
All’incontro hanno partecipato i comandanti delle forze dell’ordine, gli esponenti degli enti locali, degli uffici pubblici e delle associazioni di categoria interessate. Hanno relazionato sull’argomento il vicedirettore, dott. Giovanni Bonfiglio, e la dott.ssa Maria Teresa D’Annunzio della filiale di Genova della Banca d’Italia.
La trattazione della tematica si colloca tra le iniziative promosse da questa Prefettura volte a potenziare le sinergie necessarie per superare le attuali difficoltà economiche che stanno interessando la nostra Provincia. In particolare, la crisi economica ha contribuito ad accentuare la litigiosità fra operatori del credito e clienti. In tale contesto, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) può assumere una posizione di assoluto rilievo per fare chiarezza sui rapporti controversi, con costi minimi per il ricorrente, tempi contenuti, e con decisioni rese sulla base dei principi cardine che ispirano il diritto dei contratti, tra i quali il dovere di buona fede, la leale collaborazione in tutte le fasi del rapporto, la tutela del legittimo affidamento, l’obbligo di diligenza nell’esecuzione della prestazione.
L’ABF, istituito nel 2009 su iniziativa della Banca d’Italia, in attuazione della legge sul risparmio, si articola in tre Collegi, con sede a Milano, Roma e Napoli, che agiscono secondo la competenza stabilita dal domicilio dichiarato dal cliente nel ricorso. L’ABF è un organo stragiudiziale che può essere attivato su ricorso del cliente, persona fisica o impresa, senza necessità di patrocinio professionale, previo esperimento di reclamo alla banca o alla società finanziaria. L’ambito di competenza dell’organismo è delimitato in base alla materia della controversia, che riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari diversi da quelli di investimento, al valore, che non può superare i 100.000 euro nel caso in cui il ricorrente chieda una somma di denaro, ed al tempo, in quanto le controversie devono riguardare operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009.
Pertanto, la tutela che viene fornita dall’Arbitro si aggiunge, ma non si sostituisce a quella dell’Autorità giudiziaria. Inoltre, alla luce della riforma del processo civile, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione anche per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, l’Arbitro può intervenire quale soggetto legittimato a soddisfare la condizione di procedibilità processuale.
Per quanto riguarda la provincia di Savona sono state presentate, nel corso del 2011, n. 12 istanze, di cui 6 già decise, tre di accoglimento e tre in senso sfavorevole. Quanto alle motivazioni dei ricorsi presentati in questa provincia, non si registrano particolarità di rilievo rispetto alla casistica su base nazionale, che vede, tra le altre, decisioni in materia di conto corrente e utilizzo fraudolento di carte e home banking.
L’efficacia e la terzietà dell’ABF sono comprovate dal monitoraggio statistico sulle decisioni dell’ente: dei 2.760 ricorsi decisi nel 2011, infatti, il 62% ha avuto esito favorevole per il cliente.
Le decisioni dell’ABF non sono giuridicamente vincolanti, ma se l’intermediario non esegue la prestazione stabilita dall’arbitro in favore del cliente viene resa pubblica la notizia dell’inadempimento. Questa previsione costituisce un adeguato deterrente per inibire e prevenire pratiche scorrette ed incrementare la leale collaborazione fra banche e clienti.
Ulteriori notizie sull’Arbitro Bancario e Finanziario sono rinvenibili sui siti internet www.bancaditalia.it e www.arbitrobancariofinanziario.it. In quest’ultimo sito sono anche disponibili gli altri documenti rilevanti e le informazioni pratiche per la presentazione dei ricorsi.














