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Economia | 05 aprile 2022, 08:52

Cannabis legale, il quadro normativo dopo la bocciatura del referendum

Il mercato dei derivati ‘light’ della cannabis si è sviluppato soprattutto negli ultimi anni, ovvero a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 242 del 2016 che, al momento, costituisce il principale riferimento normativo in materia

Cannabis legale, il quadro normativo dopo la bocciatura del referendum

La recente pronuncia della Corte Costituzionale, che ha giudicato inammissibile il quesito referendario che proponeva di legalizzare la cannabis per uso personale, ha lasciato immutato il quadro normativo di riferimento. In Italia, al momento, le uniche tipologie di cannabis disponibili in commercio sono quella terapeutica e quella denominata ‘light’. La prima (cannabis FM-2) è reperibile soltanto dietro prescrizione medica presso farmacie e ospedali, mentre la seconda viene commerciata da weed shop online specializzati, come High on life weed, oppure da negozi fisici al dettaglio.

Il mercato dei derivati ‘light’ della cannabis si è sviluppato soprattutto negli ultimi anni, ovvero a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 242 del 2016 che, al momento, costituisce il principale riferimento normativo in materia. Di seguito, vediamo quali disposizioni prevede per la regolamentazione della coltivazione e coltivazione della canapa e la lavorazione dei derivati ‘leggeri’.

La legge per la promozione della filiera della canapa

La già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, è entrata in vigore il 14 gennaio 2017. La normativa contiene specifiche “norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.)”, ovvero la varietà di canapa iscritta nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ammesse alla coltivazione all’interno dei paesi dell’Unione Europea. Come specifica l’articolo 2, questo tipo di canapa può essere liberamente coltivata “senza necessità di autorizzazione”.

Trasformazione della cannabis

L’articolo 2 della legge 242/2016 disciplina le modalità di trasformazione della canapa sativa; nello specifico, è possibile utilizzarla per produrre alimenti e cosmeticinel rispetto delle discipline dei relativi settori”, semilavorati (canapulo, cippato, fibre, oli e carburanti), materiale per il sovescio e la depurazione di siti inquinati. In aggiunta, la legge prevede la possibilità di ricavare dalla canapa anche materiale da destinare alla bioedilizia e la bioingegneria, nonché di realizzare coltivazioni dedicate alle attività didattiche e di ricerca.

Il comma 3 dell’articolo 2 regolamenta l’impiego della cannabis come biomassa a fini energetici esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale” ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli obblighi per i coltivatori

I coltivatori di cannabis legale hanno l’obbligo di conservare i cartellini dei semi acquistati per mettere a dimora le coltivazioni per almeno dodici mesi. La legge stabilisce anche l’obbligo di conservazione delle fatture di acquisto dei semi “per il periodo previsto dalla normativa vigente”. Questo aspetto è legato al fatto che le coltivazioni possono essere realizzate solo a partire da sementi certificate, per garantire il rispetto dei limiti di THC previsti dalla legge.

Limiti di THC e CBD

Le piante di cannabis contengono una serie di composti organici, noti come cannabinoidi (o “fitocannabinoidi”). I due più importanti sono il THC (tetraidrocannabinolo) e il CBD (cannabidiolo); la prima è una sostanza psicoattiva, ed è in grado di scatenare effetti psicotropi, specie se assunta in grosse quantità. Ragion per cui, la normativa vigente individua precisi limiti per il tenore del THC negli alimenti; in base a quanto stabilito da un apposito decreto del Ministero della Salute, le quantità massime consentite nei prodotti destinati al consumo alimentare sono:

-       2 mg/kg (0,2%) nei semi di canapa (interi, triturati o spezzettati), nella farina di semi di canapa e negli integratori alimentari contenenti derivati della canapa;

-       5 mg/kg (0,5%) nell’olio ricavato dai semi di canapa.

Tali concentrazioni di THC vengono considerate sostanzialmente innocue, ossia incapaci di provocare reazioni psicotrope. Per quanto riguarda il CBD, invece, non avendo le stesse proprietà psicoattive del tetracannabinolo, non esiste alcun limite alle concentrazioni consentite, tant’è che molti derivati ‘light’ (ossia a basso THC) della cannabis presentano percentuali significative di questa sostanza.

ricky garino

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