Una sanzione da 42 euro annullata dal Giudice di Pace. La motivazione? Errata collocazione del rilevatore (apparecchiatura T-EX SPEED fissa) posto sul lato opposto della strada rispetto al senso marcia e difetto di segnaletica idonea.
La multa per aver superato il limite di velocità era scattata lungo la Sp 60 al Km 2+601 in direzione Toirano, provenendo da Borghetto Santo Spirito. Da qui la decisione di fare ricorso.
Nel dispositivo il Giudice di Pace ha osservato che "questa collocazione, benché sulla destra vi siano i cartelli, non pare del tutto rispettosa dei requisiti di legge, per il quale i rilevatori devono essere 'ben visibili'. E' chiaro che una volta collocati sul lato opposto, benché segnalati, possono essere scorti con ritardo dall'utente della strada poiché concentra la sua attenzione su quello che ha davanti e sulla sua destra".
"Inoltre si è ragionevolmente indotti a credere che i rilevatori posti dall'altro lato della strada effettuino le foto ai veicoli che transitano in senso contrario. In questo modo l'utente della strada non viene messo in grado di adeguare la velocità, evitando la violazione o commettendone una più lieve".
Sempre su questo punto si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23726 del 01.10.2018 dove nella motivazione si afferma: "Sulla scorta di questi presupposti deriva che qualora il decreto amministrativo autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox (appositamente omologato e sottoposto alla necessaria taratura) lungo il lato di una sola carreggiata di un tipo di strada riconducibile ad uno di quelli previsti dal citato art. 4 del d.I. n . 12112002 (al quale appartiene la S.S. Venafrana di cui al caso di specie oggetto della controversia), diventa conseguentemente obbligatorio - in funzione della legittimità della complessiva attività di accertamento delle indicate violazioni amministrative -che l'ente proprietario della strada appronti i predetti necessari adempimenti di garanzia per gli utenti (circa la preventiva segnalazione dell'installazione dell'apparecchio elettronico e la la visibilità del segnale che lo preannuncia sullo steso lato, per il corrispondente senso di marcia), anche al fine di tutelare le indispensabili esigenze di sicurezza pubblica connesse a siffatta attività di rilevamento".
"Considerata la presenza del preavviso sul senso di marcia corretto, e dall'altro la presenza del rilevatore sul lato opposto, si può ritenere che questo sia soltanto visibile, ma non 'ben visibile' procedendo per via di derubricazione in modo da contemperare ad un tempo le esigenze di tutela dell'utente della strada e quelle della sicurezza della circolazione stradale".