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Attualità | 25 novembre 2017, 13:46

Autovelox: illegittimi i verbali che non riportano il motivo della mancata contestazione

Se l’autovelox è posizionato lungo un rettilineo, la contestazione imemediata è obbligatoria

Autovelox: illegittimi i verbali che non riportano il motivo della mancata contestazione

Lo scorso 22 novembre la Corte di Cassazione ha depositato una interessante sentenza in tema di autovelox.

Chiamati a pronunciarsi sulla legittimità di un verbale di contestazione per eccesso di velocità, gli ermellini hanno infatti chiarito che gli accertatori devono sempre tentare la contestazione immediata dell’infrazione e che, qualora non sia possibile intimare l’alt, hanno comunque l’onere di indicarne le ragioni nel verbale, pena l’annullabilità dello stesso.

Il caso

Con sentenza n. 631/2015 il Tribunale di Chieti aveva confermato in appello la pronuncia n. 81/2013 del Giudice di Pace la quale aveva accolto l’opposizione presentata da un automobilista avverso un verbale di contestazione di contravvenzione per violazione del limite di velocità, violazione che era stata accertata da un autovelox posizionato lungo un rettilineo e che non gli era stata immediatamente contestata da una pattuglia.

Il Tribunale, accertato che il verbale non presentava alcun riferimento alle circostanze che avevano impedito la contestazione immediata dell’illecito, ne aveva dichiarato l’illegittimità, condannando il Comune di Casacanditella al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza, il Comune proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che, ai sensi dell’art. 201, comma 1bis, lett. e) del Codice della Strada, l’immediata contestazione della violazione non sarebbe necessaria quando – come nel caso dell’autovelox – la determinazione dell’illecito avviene in un tempo successivo e dunque quando il veicolo oggetto del rilievo si è ormai allontanato dal luogo dell’ accertamento.

Dal canto suo, la Cassazione ha tuttavia respinto il ricorso, confermando la sentenza impugnata.

I giudici di Piazza Cavour hanno infatti chiarito che la mancata contestazione della violazione può trovare giustificazione solo laddove sussistano oggettive circostanze impeditive, le quali devono oltretutto essere indicate nel verbale di contestazione.

Nel caso di specie, invece, il tratto di percorrenza controllato dall’autovelox era un lungo rettilineo  per cui, “in linea di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l’autovettura di cui si era rilevato l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione”.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, confermando l’illegittimità del verbale impugnato.

Alla luce di tale pronuncia possiamo pertanto affermare che gli organi di Polizia stradale sono sempre tenuti a tentare la contestazione immediata dell’infrazione – anche nel caso in cui questa sia stata accertata da un autovelox – e che, qualora l’intimazione dell’alt sia oggettivamente impossibile, le ragioni di tale impedimento dovranno essere specificate nel verbale, pena la sua illegittimità.

Avv. Luca Blengio

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