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Attualità | 14 ottobre 2021, 14:15

"V Triathlon Sprint Rank di Savona": il provvedimento di chiusura strade

La manifestazione, in programma domenica 17 ottobre, prevede la partenza da Savona alle ore 13.40 circa con arrivo nella medesima località alle ore 14.50 circa. Interesserà anche Vado Ligure

"V Triathlon Sprint Rank di Savona": il provvedimento di chiusura strade

Di seguito riportiamo integralmente la comunicazione ufficiale della Prefettura di Savona riguardante le modifiche alla viabilità legate al "V Triathlon Sprint Rank di Savona", in programma il giorno 17 ottobre 2021, con partenza da Savona alle ore 13.40 circa ed arrivo a Savona alle ore 14.50 circa, che attraverserà il territorio dei Comuni di Savona e Vado Ligure:

VISTO l’unito provvedimento della Provincia di Savona  n. 2631 in data 11 ottobre 2021, con il quale, a seguito dell’istanza presentata dal presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica TRIATHLON SAVONA, con sede in Savona, è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “V TRIATHLON SPRINT RANK DI SAVONA”, in programma il giorno 17 ottobre 2021, con partenza da Savona alle ore 13.40 circa ed arrivo a Savona alle ore 14.50 circa, che attraverserà il territorio dei Comuni di Savona e Vado Ligure;

DATO ATTO che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dal percorso della gara ciclistica suindicata, risulta un’estensione chilometrica ricadente nella sola provincia di Savona;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal presidente della suddetta società, nel quale, tra l’altro, viene precisato che il numero di corridori è pari a 500 circa;

VISTO il nulla osta rilasciato dall’ANAS con nota prot. n. U.0624481 del 6 ottobre 2021;

VISTA la nota prot. n. 35348 del 7 ottobre 2021 con la quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra emarginata, precisando che gli organizzatori dovranno concorrere, con adeguato numero di proprio personale, alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione disposti da questa Prefettura – U.T.G.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 13943 Rep. 220.18 del 13 ottobre 2021, nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

RICHIAMATA la nota prefettizia prot. n. 26483 in data 24 settembre 2021;

VISTO il D.L. 06 Agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in particolare l’articolo 4 “Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico”, commi da 1 a 2, che confermano le linee guida di cui all’articolo 5 commi 2 e 3  del D.L. 22 Aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO il D.L. 23 Luglio 2021 n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che proroga lo stato di emergenza fino al 31/12/2021 ed in particolare l’articolo 3, inserendo l’articolo 9 bis comma 1, al D.L. 52/2021, prevede: “a far data dal 06/08/2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9 comma 2 l’accesso ai seguenti servizi e attività: […] lettera b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi di cui all’articolo 5[…]”;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione ciclistica denominata “V TRIATHLON SPRINT RANK DI SAVONA”, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;  

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019;

VISTO l’atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto  conferisce, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità di questa Area, denominata, a decorrere dal 9 aprile 2021, Area II “Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, per effetto del D.M. 5 novembre 2020;

SI DISPONE che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI ORDINA la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo sulle strade extraurbane interessate dalla frazione ciclistica della gara agonistica denominata “V TRIATHLON SPRINT RANK DI SAVONA” per il giorno 17 ottobre 2021, lungo il percorso della gara sopraindicata come riprodotto nell’allegato programma, costituente parte integrante del presente provvedimento, dalle ore 13.40 circa alle ore 14.50 circa e comunque fino a cessate esigenze – cessate esigenze che saranno indicate dal passaggio recante il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

L’Organizzazione deve:

- provvedere alla previsione di itinerari alternativi, su cui potere deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.

- predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi;

- nonché, considerato il numero dei partecipanti e la durata della sospensione della circolazione, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA), che dovranno presidiare tutte le intersezioni o i punti sensibili del percorso, senza che il responsabile del servizio di scorta possa operare valutazioni discrezionali.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione, che deve interessare entrambi i sensi marcia:

- è vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara;

- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto;

- è vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

Come nella precedente edizione, la Società Sportiva organizzatrice della manifestazione, per la chiusura delle strade interessate alla tratta ciclistica della manifestazione deve interessare la Polizia Municipale dei Comuni di Savona e Vado  Ligure.

SI DISPONE inoltre:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

- gli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’Organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;

- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

- l’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione;

- l’Organizzazione predispone un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

L’autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità alla predetta autorizzazione, gli organizzatori devono provvedere a segnalare l’effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all’inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Redazione

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