Il Consigliere Regionale Capogruppo del P.d.L. Marco Melgrati ha incontrato a Varazze, dopo la riunione di giovedì’ sera presso l’hotel Aida di Alassio con gli albergatori del comprensorio alassino, gli operatori del settore alberghiero varazzino, per presentare gli emendamenti del gruppo consiliare del Popolo della Libertà alla proposta di legge di variante della “famigerata” legge sugli alberghi, la Legge Reg. 1/2008, detta legge Ruggeri.
Esprimiamo un timido apprezzamento per il lavoro proposto dalla maggioranza, che potrà essere migliorata con gli emendamenti proposti. Alcuni sono frutto del lavoro del Gruppo Consiliare, altri derivano dalle proposte delle categorie interessate, emerse in seguito alle audizioni, e fatte proprie dal Gruppo del P.d.L. Ecco gli emendamenti proposti:
- emendamento all’art. 2: al punto 1 bis. Il vincolo di cui al comma 1, non si applica agli immobili,e alle relative aree asservite e di pertinenza, sedi degli alberghi: a) classificati al 1° gennaio 2012 a 1 o 2 stelle, con capacità ricettiva non superiore a 25 posti letto ed aventi un utilizzo promiscuo della funzione ricettiva con quella residenziale o con altra funzione.
Non si configura un utilizzo promiscuo nel caso dell’unità abitativa ad uso del titolare della struttura ricettiva stessa; si propone di eliminare la frase evidenziata. Questo per consentire per immobili di ridotte dimensioni, chiusi da tempo, di norma ex ville adattate a pensione negli anni 60, di essere recuperate all’uso abitativo originario, eliminando nel contempo dei vulnus nel tessuto edilizio esistente, costituito da edifici degradati, soprattutto nei centri storici.
- Sempre all’art. 2, al punto 11, l’introduzione del termine di 6 mesi , decorsi dieci anni dall’approvazione dell’ elenco degli immobili assoggettati a vincolo di destinazione d’ uso ad albergo, tempo in cui i Comuni devono procedere alla verifica della adeguatezza della disciplina urbanistica relativa alle strutture ricettive di tipo albergo, confermandone i contenuti o modificandoli in relazione alle sopravvenute esigenze del settore. Questo consentirebbe di avere tempi certi, dopo i 10 anni, per la revisione del vincolo alberghiero.
- All’art. 2 bis, al punto 2, che recita: L’applicazione delle misure di cui al comma 2 è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione tra la proprietà dell’immobile e il Comune volta a garantire: l’impegno del proprietario a reinvestire tutti i proventi derivanti dalla trasformazione della destinazione d’uso - da quantificare quale differenza tra il valore commerciale delle unità abitative residenziali e i costi da sostenere per tali trasformazioni – per la riqualificazione della parte di immobile destinata ad albergo che dovrà avere una capacità ricettiva non inferiore a 50 posti letto e la classificazione al livello minimo di 3 stelle, aggiungere: e/o per accendere o garantire i mutui necessari per l’effettuazione del relativo investimento, ovvero per ripianare debiti pregressi derivanti dall’esposizione finanziaria e direttamente connessi all’attività imprenditoriale da comprovare documentalmente; questo emendamento nasce dal fatto di dover “ex lege” reinvestire tutti i proventi all’interno della ristrutturazione della parte alberghiera; il Legislatore dimentica che molte strutture alberghiere sono oggi già fortemente esposte con le banche per il pregresso, e operazioni legate alla valorizzazione con il parziale cambio di destinazione d’uso possono servire a ridurre o azzerare, in alcuni casi più virtuosi, il debito, e ripartire con serenità su basi più solide e strutture più moderne.
- La stessa norma viene riproposta all’Articolo 7, dove al comma a) viene aggiunta la frase: Tutti i proventi derivanti dalla trasformazione d'uso dovranno servire per accendere o garantire i mutui necessari per l’effettuazione del relativo investimento, ovvero per ripianare debiti pregressi derivanti dall’esposizione finanziaria e direttamente connessi all’attività imprenditoriale da comprovare documentalmente.
- Aderendo ad una condivisibile interpretazione espressa dal T.A.R. Liguria con sentenza n. 207 del 27 gennaio 2011 che ha individuato nella ridotta dimensione della struttura alberghiera una condizione ostativa all’adeguamento complessivo dell’immobile si richiede di emendare la lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 che prevede: la oggettiva impossibilità di adeguare complessivamente l’immobile, a causa dell’esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici od urbanistico-edilizi non superabili, al livello di qualità degli standard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza (accessi, vie di fuga, scale antincendio, ecc..) e di abbattimento delle barriere architettoniche introducendo dopo la parola “causa” la frase “della ridotta dimensione della struttura” ; inoltre, dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 introdurre la lettera c): “cessazione dell’azienda alberghiera alla data del 28 febbraio 2007 e decorrenza del termine di efficacia della classificazione alberghiera rilasciata secondo i termini della legge regionale n. 11/1982. Infatti secondo TAR Liguria, sez. I, 20 luglio 2011, n. 1150“: in relazione agli immobili in cui l’attività alberghiera sia cessata, utilizzare il solo discrimine costituito dal rilascio di un titolo edilizio, assume connotati di pura casualità, e si configura, pertanto, come irrazionale. Un’interpretazione idonea a ricondurre a razionalità la disciplina può rinvenirsi nel riferimento alla classificazione ad albergo secondo la normativa vigente, contenuta nell’art. 2, comma 1, l.r. 1/08. In sostanza oggetto di vincolo sono solo le strutture per le quali alla data di entrata in vigore della legge esisteva una classificazione in corso di validità. Sul punto soccorre l’art. 9 l.r. 4 marzo 1982 n. 11, in vigore al momento dell’entrata in vigore della l.r. 1/08, che stabiliva che la classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1983 e viene rinnovata per i quinquenni successivi. In questo modo, utilizzando il riferimento alla classificazione alberghiera per l’individuazione degli immobili soggetti a vincolo anche in relazione all’ipotesi di cessazione dell’attività alberghiera si stabilisce un discrimine ragionevole e legato all’effettivo svolgimento dell’attività alberghiera”..
- L’ emendamento all’art.3 comma 3 lettera c), relativo alla cancellazione della “non promiscuità” tra edilizia residenziale e alberghiera si rende necessaria per evitare discrezionalità sulla interpretazione delle parole “separazione funzionale”; al di la’ della difficoltà fisica, con il patrimonio edilizio esistente, nel dividere completamente la struttura alberghiera da quella residenziale, esiste la possibilità di creare alloggi di civile abitazione, all’interno delle struttura alberghiere, con un servizio alberghiero, che potrebbero avere una marcia in più per la vendita, come accade in altre realtà nazionali ed estere evolute; quindi, all’articolo, si chiede di aggiungere: con il possibile mantenimento di scale e ascensore in comune.
- Si chiede con un altro emendamento, in considerazione degli oneri "agevolati" per il cambio di destinazione d'uso parziale di una struttura turistico ricettiva in unità abitative, si chiede con un altro emendamento, per risolvere il problema del reperimento del parcheggio a soddisfacimento degli standards urbanistici, di poter essere soddisfatto anche mediante la monetizzazione "agevolata" del parcheggio pertinenziale; questo emendamento si rende necessario per evitare di vanificare la possibilità di intervento per strutture poste all’interno di centri abitati, impossibilitati al reperimento di parcheggi pertinenziali nel raggio di 500 metri previsto per legge.
- Per ovviare alle problematiche di possibile ampliamento di strutture all’interno dei Centri Storici, chiediamo inoltre che gli immobili aventi destinazione alberghiera ricompresi in aree aventi caratteristiche delle Zone territoriali omogenee A, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, possano essere oggetto di ampliamento in mero rispetto degli allineamenti esterni preesistenti e nei limiti di due piani (o, in alternativa, nei limiti propri delle specifiche esigenze funzionali)".
Ultimo emendamento, all’art. 3 comma1: 1) dopo le parole… per gli immobili alberghieri … aggiungere… e R.T.A. 2) dopo le parole … immobili sede di strutture ricettive in attività classificate albergo … aggiungere …e R.T.A.. Questo emendamento si rende necessario per evitare la discriminazione e la sperequazione tra le strutture ricettive alberghiere propriamente dette, definite Alberghi, e le strutture ricettive alberghiere tipo R.T.A., anch’esse alberghi a tutti gli effetti, e consentire, anche per i Residence, questa opportunità prevista dalla Legge. Infatti, ai sensi della Legge Regionale 2/2008, in combinato disposto con la Legge 1/2008, sono definite STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, all’Art. 5. (Strutture ricettive alberghiere): 1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla presente legge, che offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili. 2. Sono strutture ricettive alberghiere: a) gli alberghi; b) le residenze turistico-alberghiere; c) le residenze d’epoca; d) le locande; e) gli alberghi diffusi.
Con queste modifiche, se approvate parzialmente o in toto, si potrà ridurre, anche se in maniera minimale, il concetto puramente vincolistico e illiberale introdotto dalla famigerata Legge che porta il nome dell’allora assessore “Ruggeri”, che ha ridotto gli Albergatori Liguri al rango di Servi della Gleba, condannati a svolgere il lavoro degli Albergatori, così come i Loro figli e i figli dei Loro figli, avulsi dal mercato, con solo oneri e nessuna facilitazione, se non le briciole, dal bilancio della Regione Liguria, che pure dovrebbe essere una Regione a forte vocazione turistica dove il Turismo e l’incoming Alberghiero sono la Prima Industria, in termini di numeri e di occupazione!
Marco Melgrati Consigliere Regionale Capogruppo del P.d.L.














