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Attualità | 13 luglio 2013, 17:01

Riforma del condomio:amministratore obbligato ad agire contro i debitori entro sei mesi

Altra novità: la ditta esecutrice dei lavori può chiedere il pagamento del debito di un condomino anche a tutti gli altri

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Un mese fa, precisamente il 18 giugno, è entrata in vigore la nuova riforma delle regole del condominio. Tante le novità introdotte, basti pensare che fino a quella data si faceva ancora riferimento al codice civile del 1942, come ad esempio l’obbligo di agire, da parte dell’amministratore, nei confronti di condomini morosi.

Con la nuova legge infatti l’amministratore ha l’obbligo di intervenire con azioni monitorie, nello specifico il decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nei confronti di inquilini morosi, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario che ha reso esigibile la somma. Se fino all’altro giorno gli amministratori cercavano di venire incontro ai condomini in difficoltà economiche, che per un qualche motivo non riuscivano a pagare, ora la legge impone loro di agire entro sei mesi, a meno che l’assemblea non gli dia la dispensa. “Questo vuol dire, spiega Alfredo Crovetto, presidente provinciale dell’ Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobilari,che io amministratore, nel corso dell’assemblea, devo chiedere agli altri inquilini:”Volete voi che io ritardi l’ingiunzione di pagamento verso tal del tali?”. Ora siccome generalmente su questi temi non c’è molta solidarietà tra condomini, temo che si verificheranno situazioni piuttosto spiacevoli”.

Inoltre la legge impone che qualora ad una ditta non venga saldata interamente una fattura, essa possa rivalersi anche sui condomini che hanno già pagato. Fino ad alcuni anni fa valeva il principio della solidarietà condominiale: se una ditta era creditrice nei confronti di un condominio, essa poteva esigere la somma da qualsiasi condomino, anche se questi aveva già pagato la cifra. Dopo la solidarietà si è passati alla parziarietà, cioè ciascuno poteva essere chiamato a pagare solo la sua quota. “Poi, racconta Crovetto, con questa nuova riforma abbiamo una terza via: il creditore prima deve chiedere i soldi a tutti e poi solo nel caso che qualcuno non li abbia può rivalersi sugli altri. Esempio pratico: il condominio ha un inquilino debitore di 10 mila euro, chiede il pignoramento mobiliare, poi immobiliare e se questo povero disgraziato non ha niente da pignorare perché la sua casa è già coperta da ipoteca, il creditore può rivalersi, per legge, su tutti gli altri.”

Cinzia Gatti

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