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Attualità | 05 marzo 2014, 09:00

Liguria, cambia la legge per la gestione, l'assegnazione ed il subentro negli alloggi popolari

I Comuni avranno più autonomia, modifiche alla disciplina del subentro e la definizione del nucleo famigliare

Liguria, cambia la legge per la gestione, l'assegnazione ed il subentro negli alloggi popolari

 

La Regione Liguria cambia la normativa (l.r. 20/06/2004 n.10)  in materia di gestione, assegnazione e subentro negli alloggi di edilizia popolare. Alla base delle modifiche le mutuate condizioni socio-economiche e delle esigenze di accesso ad alloggi pubblici, emerse da parte di nuove categorie sociali.

I Comuni saranno più autonomi nell’individuare ulteriori modalità di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per i casi legati a situazioni i particolare disagio sociale. E’ stata inoltre modificata la disciplina del subentro, in particolari sono state previste delle nuove disposizione per il caso di voltura del contratto di locazione da parte dei nipoti a seguito di decesso dell’assegnatario, prescrizioni a protezione dei soggetti portatori di handicap, in tema di cause di decadenza e di mobilità. Sono state previste inoltre modalità di pagamento rateale ed in caso di alienazione e di determinazione del canone e viene prevista un’indennità di indebita occupazione.

La Regione, inoltre, emana le linee guida sull’autogestione da parte degli stessi inquilini dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria.

Entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario il coniuge o il convivente di fatto dell’assegnatario; i figli dell’assegnatario nati o adottati durante l’assegnazione; gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo assegnatario. In questi casi l’ampliamento dell’assegnazione avviene dopo la verifica da parte dell’ente gestore della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione.

Il coniuge o il convivente di fatto dell’assegnatario in caso di decesso dell'assegnatario, subentra nell’assegnazione, purché la convivenza risulti dimostrata. Il subentro è consentito, qualora sia dimostrata anagraficamente la convivenza continuativa con l’assegnatario nei tre anni che precedono il decesso, ai soggetti che fanno parte del nucleo al momento dell’assegnazione, ai figli dell’assegnatario, anche se nati o adottati in un periodo precedente all’assegnazione, agli ultra settantacinquenni.

I nipoti discendenti in linea retta dall’assegnatario subentrano nell’assegnazione, in caso di decesso dell’assegnatario, se sono inseriti nel nucleo familiare in età prescolare o di frequenza della scuola primaria e se sono presenti senza soluzione di continuità; se residenti nell’alloggio in modo continuativo nei cinque anni che precedono il decesso dell’assegnatario e se dimostrano di avere assistito l’anziano parente in vita.

È consentito, dopo la verifica dell’ente gestore della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione, l’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario nei confronti di figli, discendenti, collaterali fino al terzo grado e affini fino al secondo grado che, pur con nucleo familiare proprio, si trovino in condizione di emergenza abitativa (perdita dell’alloggio a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva, domicilio in luoghi di detenzione o comunità terapeutiche o comunità di assistenza o ricovero).

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio si provvede all’eventuale voltura dell’atto di locazione, in conformità alla decisione anche provvisoria del giudice. Nel caso in cui il subentro avvenga tra coniugi si provvede mediante integrazione dell’atto di locazione originario. Al caso di decesso è equiparato ogni altro caso che comporti l’allontanamento non temporaneo dell’assegnatario.

Per i nuclei familiari che occupano un alloggio privo di barriere architettoniche è obbligatoria la mobilità, qualora all’interno dei nuclei stessi non siano più presenti soggetti portatori di handicap.

Se risulta verificato il superamento del limite ISEE, l’ente gestore informa l’assegnatario che se tale superamento si protrae per tre anni consecutivi viene proposta al nucleo familiare la mobilità in alloggio a canone moderato, se disponibile. In caso di rifiuto è dichiarata la decadenza e l’obbligo di rilascio dell’alloggio. A decorrere dal primo accertamento del superamento del limite ISEE e fino all’eventuale assegnazione di un alloggio a canone moderato, l’assegnatario corrisponderà il canone massimo previsto per l’edilizia residenziale pubblica maggiorato del 50 per cento.

I coniugi non conviventi anagraficamente, se entrambi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono optare per uno degli alloggi loro assegnati. In caso di mancata opzione decadono dall’assegnazione di entrambi gli alloggi.

 

Cinzia Gatti

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