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Attualità | 31 luglio 2025, 17:45

Raccolta rifiuti, responsabilità in caso di incidenti stradali. Assessore Pasquali: "Il Concessionario è responsabile di tutti i danni"

Sulla responsabilità degli utenti detentori dei mastelli "qualora si comportino secondo quanto stabilito dalla società (modalità e calendario di esposizione) e secondo l'ordinanza sindacale, non sono responsabili dei danni arrecati a terzi"

Raccolta rifiuti, responsabilità in caso di incidenti stradali. Assessore Pasquali:  "Il Concessionario è responsabile di tutti  i danni"

Profili di responsabilità in caso di sinistri provocati dai mastelli e dal mancato ritiro dei sacchetti della plastica che fuoriescono dai perimetri delle aree di raccolta che possano diventare un ostacolo per la viabilità e per i cittadini.

Questo il tema trattato nella seconda interpellanza presentate dalla minoranza in consiglio comunale ed esposta dal consigliere Fabio Orsi. Con le violenti piogge (gli allagamenti nel '"quadrilatero" rappresentano il caso più lampante) e con il vento che colpisce con forza molto spesso la riviera la problematica si potrebbe infatti verificare.

"Mi auguro siano state fatte valutazioni sotto il profilo di responsabilità. Si chiede di conoscere in quali parti del contratto di servizio siano disciplinati i principi di responsabilità da parte dei gestori e se ci sono clausole che fungano da manleva per l'amministrazione. Chiediamo anche se il Comune si sia dotato di una specifica copertura assicurativa per questi danni e con quale massimale. Non vorrei che passasse il messaggio che vi fosse una responsabilità propria dei singoli condomini" ha spiegato Orsi.

A rispondere l'assessore alla transizione ecologica e alle politiche per i rifiuti Barbara Pasquali. "Parti del contratto di servizio dove si disciplina responsabilità a carico del gestore. Nel nostro contratto di servizio gestione rifiuti, rep 5996 del 31.10.2023,  all'Articolo 18 – Assicurazioni e assunzione di responsabilità  (riportato parimenti nell'addendum di adeguamento stipulato in data 31.07.2024,aggiornamento ARERA, all'art.25 ) viene stabilito che 'Il Concessionario assume in via esclusiva, senza riserva o eccezione, la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune e/o a terzi, alle persone o alle cose, direttamente o indirettamente, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto o a cause alle stesse collegate, tenendo indenne il Comune, anche nelle ipotesi di sub-affidamento, da qualsiasi pretesa avanzata da terzi e riconducibile all’attività affidata al Concessionario. In particolare, il Concessionario è tenuto ad assicurare tutti i beni mobili ed immobili, quali installazioni, opere, mezzi, attrezzature contro i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio affidatogli. Il Concessionario è altresì responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possono derivare alle persone o alle cose a causa di inadeguate o errate operazioni, di mancati o intempestivi interventi, nonché a causa dei lavori di manutenzione, eseguiti o in corso di esecuzione, delle installazioni, opere e attrezzature" spiega l'assessore.

"Anche nel disciplinare di affidamento si riporta:  obblighi e responsabilità del soggetto gestore
1. Il Soggetto gestore è responsabile verso il Comune di Savona del buon andamento di tutti servizi dalla stessa assunti contrattualmente ed è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati a terzi inerenti e conseguenti all’espletamento del servizio, sollevando la stessa Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia che possa derivare loro da terzi sia per mancato adempimento agli obblighi contrattuali sia per trascuratezza o colpa negli adempimenti medesimi - continua Pasquali - Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno rimborsate interamente dalla Società a seguito di semplice comunicazione riportante la quantificazione delle spese sostenute. In caso di mancato rimborso da parte del Soggetto gestore, il Comune potrà richiede l'escussione della cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento contrattuale. E nel disciplinare dei servizi aggiuntivi viene riportato nelle premesse a pagina 3".

"Il Soggetto gestore rimane in tal caso unico responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati a terzi inerenti e conseguenti all’espletamento dei servizi integrativi affidati, sollevando la stessa Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia che possa derivare loro da terzi sia per mancato adempimento agli obblighi contrattuali sia per trascuratezza o colpa negli adempimenti medesimi. Il Concessionario ha stipulato polizze assicurative come richiesto nel contratto a copertura dei danni. Per quanto riguarda la responsabilità degli utenti detentori dei mastelli, qualora si comportino secondo quanto stabilito dalla società (modalità e calendario di esposizione) e secondo l'ordinanza sindacale, non sono responsabili dei danni arrecati a terzi" conclude l'assessore Pasquali.

Luciano Parodi

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