Dall'uso delle chat scolastiche alla pubblicazione di foto sui social, dalla videosorveglianza negli istituti alla tutela dei dati personali degli alunni: il Garante per la Privacy ha diffuso un documento aggiornato con indicazioni precise rivolte a scuole, famiglie e studenti per navigare il complesso rapporto tra mondo dell'istruzione e tecnologie digitali.
Il capitolo più urgente riguarda la prevenzione delle molestie online. L'autorità garante sollecita massima vigilanza su comportamenti sospetti che si manifestino attraverso social network, piattaforme di messaggistica come WhatsApp, Snapchat o Messenger, e siti che consentono l'anonimato. Chi subisce insulti, condivisioni non consensuali di immagini intime o altre forme di aggressione digitale deve informare immediatamente adulti di riferimento — familiari, docenti — e può rivolgersi direttamente ai gestori delle piattaforme per richiedere la rimozione dei contenuti. Nei casi più gravi, la segnalazione va estesa alle autorità competenti.
Un punto fermo: gli istituti non rispondono di quanto circola nei gruppi WhatsApp creati da genitori o studenti. Queste conversazioni, pur ruotando attorno alla vita di classe, restano nella sfera privata e seguono le norme generali sulla riservatezza. Chi vi partecipa deve evitare di condividere immagini, filmati o informazioni altrui senza autorizzazione. Il Garante ammonisce inoltre sulla costruzione dell'identità digitale dei minori: ogni contenuto pubblicato — nome, età, luogo — contribuisce a definire una reputazione online che li accompagnerà nel tempo.
Immortalare i momenti scolastici dei propri figli durante spettacoli, uscite didattiche o saggi non costituisce violazione della privacy, purché le immagini restino nell'ambito familiare. Il problema sorge quando foto e video approdano su Internet: in quel caso serve il consenso di tutti i soggetti ritratti e dei genitori dei minori. Stesso principio per le registrazioni delle lezioni, ammesse solo per uso strettamente personale. Vietato invece filmare le dinamiche di classe, anche sulle piattaforme di didattica a distanza.
Nessun tabellone pubblico con i risultati scolastici. Gli esiti degli scrutini intermedi devono comparire esclusivamente nell'area riservata del registro elettronico, accessibile solo agli interessati, con la semplice dicitura "ammesso" o "non ammesso". Ciascuno studente visualizza unicamente le proprie valutazioni. Analoga riservatezza per la formazione delle classi prime: gli elenchi vanno comunicati via email alle famiglie, non esposti online. Massima discrezione, infine, sulle prove differenziate per alunni con disabilità o disturbi dell'apprendimento.
La videosorveglianza negli edifici scolastici richiede cautela: è legittima quando serve a proteggere strutture e beni, ma le riprese vanno limitate alle aree strettamente necessarie. All'interno degli istituti, i sistemi possono attivarsi soltanto a lezioni concluse.
Assegnare temi su esperienze personali o familiari non viola alcuna norma. Tuttavia, quando i lavori vengono condivisi con la classe, spetta all'insegnante valutare con attenzione le possibili ricadute — anche relazionali — della circolazione di informazioni delicate riguardanti un alunno.














