L’Unione Industriali di Savona comunica che tra le novità di interesse per il settore dell'autotrasporto merci in conto terzi contenute nella legge 26 febbraio 2011, n. 10 (che ha convertito il decreto legge n. 225/2010, c.d. decreto Milleproroghe), si segnala la modifica dell'art. 83 bis della L. n. 133/2008, norma che, come è noto, ha introdotto un nuovo regime tariffario per le prestazioni professionali di trasporto, basato essenzialmente sulle variazioni del costo del gasolio.
La modifica incide sull'apparato sanzionatorio della suddetta norma, con la conseguenza che ora non è più soggetta ad alcuna sanzione la mancata indicazione in fattura, da parte del vettore, della parte del corrispettivo relativa al costo del carburante.
Si ricorda che le sanzioni ora abolite per tale specifica fattispecie prevedevano l'esclusione fino a sei mesi dalle gare pubbliche, nonché l'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge (art. 83 bis, comma 14).














