Sciopero generale del personale scolastico contro le prove invalsi il 4, 5 e 12 maggio. Alla mobilitazione ha aderito anche il Cobas Savona, che ha inviato una lettera ai dirigenti degli istituti savonesi, riportata di seguito.
“ll personale in sciopero non può essere sostituito né per la mera sorveglianza né tanto meno per far svolgere alla classe qualsiasi attività, ivi incluso per somministrare le prove INVALSI, non essendo esse attività comprese nei “... servizi minimi essenziali ...” (tassativamente indicati nella Legge n° 146/1990), da garantire in caso di uno sciopero (ricorrendo anche alla sostituzione del personale in sciopero, che in tali occasioni è consentita limitatamente al personale Educativo ed ATA e solo in alcune particolarissime e residuali situazioni);
né, tanto meno, tale divieto può essere aggirato dai Dirigenti Scolastici mediante riorganizzazioni del servizio effettuate tramite la modificazione dell’orario di lavoro, la
designazione di docenti diversi da quelli in servizio durante il normale orario delle lezioni, cambiando data e orario di svolgimento delle prove rispetto a quelle già stabilite dall’INVALSI e qualsiasi altra pratica tendente a somministrare, in ogni caso, le prove INVALSI;
tali riorganizzazioni rientrano, infatti, a pieno titolo, nell’attività di sostituzione del personale in sciopero che - relativamente alla somministrazione delle prove INVALSI - integra gli estremi di una condotta antisindacale, prevista e punita dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n° 300/1970).
Questo, infatti, è stato statuito anche in sede giudiziale dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, - Giudice dr.ssa Giovanna Palmieri, in merito al procedimento ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori azionato dai COBAS SCUOLA avverso le condotte antisindacali poste in essere nel 2012 dai Dirigenti Scolastici di due Istituti romani.
Il dispositivo del provvedimento dichiara tra l’altro che:
"... la sostituzione del personale in sciopero è stata disposta non per lo svolgimento di attività specificatamente indicate nella L.146/90, non rientrando lo svolgimento delle attività di somministrazione delle prove Invalsi nella tipologia dei servizi pubblici essenziali ivi previsti, da considerarsi tassativa ...”.
(Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dr.ssa Giovanna Palmieri, sentenza n. 16718/2012, causa COBAS SCUOLA contro Miur + Altri).
Si aggiunga, inoltre, che si è avuta notizia di proposte di modifiche d’orario, che taluni Dirigenti Scolastici vorrebbero predisporre sia per il personale Docente che per il personale ATA, con le quali si disporrebbe l’anticipazione dell’orario di alcune/i al fine di inficiare l’eventuale adesione allo sciopero.
Si ricorda che ove il personale Docente della prima ora aderisse allo sciopero non può essere organizzato alcun servizio sostitutivo poiché le/gli alunne/i non devono semplicemente entrare a scuola per sciopero dell’insegnante.
Analogamente ove aderisse allo sciopero il personale collaboratore scolastico (integralmente o singolarmente nei casi di unica presenza in servizio all’inizio delle lezioni) la scuola non può essere aperta e vigilata da altro personale (anticipante l’orario) o in servizio presso altra scuola poiché anche tale pratica si può chiaramente individuare quale sostituzione di personale in sciopero.
Infine, si è verificato che in alcune istituzioni Scolastiche è stato indicato al personale docente ed ATA che si possa comunicare sia l’eventuale adesione che la NON adesione allo sciopero. La norma chiaramente prevede che il Dirigente Scolastico DEBBA richiedere esclusivamente l’eventuale e volontaria comunicazione di ADESIONE allo sciopero. In taluni altri casi si è addirittura comunicato che sia le/gli scioperanti che le/i non scioperanti siano tenute/i a comunicare telefonicamente tale loro determinazione entro le ore 08.00 della mattina dello sciopero presso la segreteria dell’Istituzione Scolastica.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS - Comitati di Base della Scuola della provincia di Pisa
INVITA
i Dirigenti scolastici a dare piena ed integrale esecuzione alla normativa vigente, astenendosi dal porre in essere comportamenti idonei a svilire il legittimo esercizio del diritto di sciopero,
DIFFIDANDO
altresì i medesimi Dirigenti Scolastici dal perpetrare condotte antisindacali in occasione dello Sciopero Generale proclamato dalla scrivente O.S., COBAS – Comitati di Base della Scuola nel giorno 12 maggio 2016 e dei docenti della scuola primaria nei giorni 4 e 5 maggio 2016.
Quanto precede con l’espresso avvertimento che in caso di sostituzione del personale in sciopero – ivi inclusa, dunque, ogni ipotesi di riorganizzazione del servizio, di designazione di docenti diversi da quelli in servizio nelle proclamate giornate di sciopero e di qualsiasi altra pratica tendente a garantire comunque la somministrazione delle prove INVALSI e/o comunque la sostituzione in qualsivoglia maniera del personale Docente ed ATA in SCIOPERO – la scrivente O.S. si riserva di adire le competenti sedi giudiziarie”.














